C'è qualche overclocker? Ho un problemino col notebook

Inviato:
dom giu 06, 2010 10:51 pm
da Shanik
Il mio problema:
ho un HP Pavilion dv5-1214el (o meglio, è della mia ragazza)
-processore AMD Athlon X2 QL-64
-ram 4GB
-sistema operativo nativo Windows Vista
-sistema operativo installato Windows 7 64bit
era tutto ok, poi il pc ha cominciato a spegnersi da solo..
dopo mille test mi viene l'idea di controllare la temp.. oltre 90°
ho fatto un test con IntelBurnTest e va oltre i 100°C
Penso sia polvere nella ventola del dissipatore:
smonto.. pulisco tutto, la ventola gira tranquillamente..
pasta siliconica cambiata..
risultato?
leggero miglioramento: con cpu a riposo 80°C
con cpu leggermente sotto sforzo oltre 100°C e si stacca (basta anche installare qualcosa e si stacca)
non so più cosa possa essere...
ho pensato a questo punto di fare un UNDER-ClOCK cioè vorrei depotenziare leggermente il sistema, tanto nn ci gioco serve solo per studiare..
chi mi indica una procedura sicura da eseguire?

Inviato:
dom giu 06, 2010 11:10 pm
da lidel79
dovresti se tutte le ventole funzionano. forse il dissapatore della cpu ha qualche problema nel funzionamento. ha la scheda video dedicata? controlla anche la pasta termica della scheda video. pe esperienza diretta ho avuto problemi di surriscaldamento da parte della scheda video

Inviato:
dom giu 06, 2010 11:20 pm
da Shanik
sembrerebbe che il dissipatore e la ventola funzioni correttamente.
per la scheda video dovrebbe essere integrata sulla mobo..
ma il problema di succirscsldsmento è della cpu nn della scheda video..boh

Inviato:
dom giu 06, 2010 11:53 pm
da xtremeflier
comunque si fa tutto dal bios...

Inviato:
lun giu 07, 2010 12:03 am
da Shanik
non nel notebook.. o almeno non in questa versione di bios


Inviato:
lun giu 07, 2010 7:26 am
da m4force
ok che gli amd scaldano ma mi sembra una temperatura un pochino eccessiva
c'è sicuramente qualche problema, la pasta sul processore è buona o è pasta del capitano?
100 gradi facendo nulla non va per niente bene
ma la ventola va?
dovrebbe essere tipo elicottero
i pavillon da bios hanno anche la regolazione della velocità della ventola guarda bene e mettila a palla

Inviato:
lun giu 07, 2010 8:15 am
da The Maus
80° in idle? troppissimo! il dissipatore non dissipa una fava! Come ti hanno già consigliato, controlla se fa ben contatto con la CPU e se la pasta termoconduttiva è stesa bene e uniformemente.

Inviato:
lun giu 07, 2010 10:19 am
da histvan
in teoria per overcloccare dovresti giocare con gli FSB da bios dato che in genere il moltiplicatore è bloccato;per eseguire il downclock invece dovresti poter muovere in negativo il moltiplicatore (da 9x standard a scendere)
in downclock il consiglio e di lasciare tutto il resto invariato,tanto le vare tensioni (tra cui il vcore) dovrebbero essere settate per un hertzagio più alto e quindi essere stabili

Inviato:
lun giu 07, 2010 10:57 am
da Shanik
ho smontato di nuovo tutto ieri..
la pasta siliconica è buona me l'ha data un amico e mi ha assicurato che dissipa molto bene..
è messa uniformemente..
poi la ventola gira bene e ho controllato anche che il dissipatore facesse bene contatto sui vari chip (processore, mobo, gpu)
@histvan: bene la soluzione che cercavo a sto punto è proprio questa, ma il moltiplicatore come ben sai è bloccato... inoltre il bios dell'hp non permette di fare proprio niente, nemmeno di controllare temperatura o velocità delle ventole..
avevo pensato di usare setFsb ma non credoo funzioni per questo tipo di processore..
mi indicheresti come posso fare via software, dato che ho sempre overclockato dal bios..

Inviato:
lun giu 07, 2010 6:02 pm
da mickytaylor
non puoi underclocccare gli ultimi notebook hp
comunque hp potrebbe cambiarlo se l'hai acquistato da meno di 2 anni, o quantomeno darti qualche suggerimento, prova ad aggiornare il bios, il pc di dice che è caldo, ma lo è davvero?(80° ti ustioni), se sei fortunato magari è un problema software di bios o il sensore della temperatura sballato... prova a mandare una mail a hp sono molto gentili
ciao

Inviato:
lun giu 07, 2010 6:09 pm
da Shanik
bios aggiornato ieri, nessun cambiamento.
la garanzia hp è di solo 1 anno.. infatti ho chiamato (e nn sono manco gentili tra le altre cose)..
sto cominciando a pensare di fare modifiche hardware con azoto liquido
cmq seriamente nessuno sa se posso bodificare l'Fsb da software?

Inviato:
lun giu 07, 2010 6:12 pm
da mickytaylor
al telefono sono dei cafoni, ma per legge chi ti vende un qualsiasi prodotto te lo assicura per 2 anni e non ci sono cazzi, a meno di batterie o consumabili o danni accidentali...
portalo dove l'hai comprato e te lo devono riparare/sostituire


Inviato:
lun giu 07, 2010 6:45 pm
da quisdam
avevo un pavilion in famiglia fino a qualche mese fa... se lo tenevo sulle gambe dopo un pò che era acceso mi scottavo


Inviato:
mar giu 08, 2010 7:06 am
da m4force
la garanzia è 1 anno se l'hai comprato con partita iva
2 anni in tutti gli altri casi
lo so che a chiamare non ti passa un cacchio ma apri un guasto e digli che il pc va sempre fuori temperatura e si riavvia in continuazione
loro contano sul fatto che tu non lo farai
se invece l'hai comprato con partita iva amen
ma una cosa tipo speed fan
http://www.almico.com/speedfan.php che ti dice?

Inviato:
mar giu 08, 2010 12:02 pm
da original_luporosso
hp da solo un anno di garanzia anche con scontrino, a meno che non venga acquistato in posti tipo mediaw, darty ecc, dove ti danno loro il secondo anno di garanzia


Inviato:
mar giu 08, 2010 12:08 pm
da *Davide*
se non sbaglio è proprio una legge italiana che obbliga tutti a vendere con garanzia 24 mesi. Se il produttore si rifiuta inoltra la richiesta per far valere i tuoi diritti a qualche associazione dei consumatori
Dlgs n. 24 del 2-2-2002: prevede una durata minima di DUE anni per la garanzia destinata al consumatore.
Gazzetta Ufficiale N. 57 del 8 Marzo 2002
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).
- Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto).
- Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). -
Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. 1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico"

Inviato:
mar giu 08, 2010 1:06 pm
da Rik
da titolare di partita iva confermo che la garanzia è solo 1 anno

Inviato:
mar giu 08, 2010 1:08 pm
da m4force
@luporosso tutti devono dare 2 anni 1 il produttore+1 il venditore indipendentemente dalla catena di vendita
il resto sono pippe

Inviato:
mar giu 08, 2010 1:39 pm
da Shanik
allora mi sono informato meglio.. dicono che Hp offre 1 anno di garanzia e un'altro anno è del rivenditore.. Eldo nel mio caso.. ma visto che ho aperto il tutto credo che la garanzia è invalidata? vabbè ma tanto nn c'era nessun tipo di linguetta o cavoli vari per invalidare la garanzia...
cmq.. senza uscire troppo dal topic.. qualcuno sa come regolare sto maledetto moltiplicatore? o nn si può proprio.. ho posto la stessa domanda su hwupgrade ma nessuna risposta


Inviato:
mar giu 08, 2010 1:42 pm
da m4force
hai usato il programma che ti ho indicato io? puoi regolare le ventole e leggere tutti i log
se l'hai aperto hai invalidato la garanzia e se uno è pignolo ti becca subito

Inviato:
mar giu 08, 2010 1:59 pm
da Shanik
si speed fan lo uso da sempre.. uso quello per monitorare la temperatura.. però sul portatile nn mi permette di vedere la velocità delle ventole.. mentre sul fisso si.. ho provato anche sul mio Vaio ma non fa vedere la velocità..
cmq la scheda video è ben dissipata.. strano visto che il dissipatore è lo stesso...


Inviato:
mar giu 08, 2010 2:20 pm
da m4force
ma cosa ti logga quando il pc si riavvia?

Inviato:
mar giu 08, 2010 3:04 pm
da mickytaylor
io mio hp è stato aperto più volte da me e da hp, dopo 1 e 2 anni.contatta hp tramite email e/o porta il notebook dal rivenditore
ciao

Inviato:
mar giu 08, 2010 3:38 pm
da maur0
Ragazzi lavoro nel settore... la garanzia dei prodotti hp è 1 anno ed il 2 anno lo da il rivenditore... lo porti da lui ed esigi l'intervento in garanzia... tutto il resto sono solo cavolate... ovviamente non devi dirgli che lo hai aperto... i sigilli non ci sono...


Inviato:
mar giu 08, 2010 3:58 pm
da m4force
io invece parlo perchè lavoro nel sapone
leggi 6 post in su, per tutti i pc è così ma all'utente finale non cambia nulla
e se trovi il tecnico bravo si accorge anche che hai cambiato la pasta termica


Inviato:
mar giu 08, 2010 4:10 pm
da Shanik
@m4force: il log è stato generato.. lo usavo giusto per monitorare la temperatura e poi lo chiudevo.. quindi non saprei.. volendo potrei fare qualche altro test, cmq il fatto è che usando la cpu al 100% arriva a 105°C e si stacca.
Cmq ho chiamato Eldo e hanno confermato che devo portarlo da loro e nn da hp, dato che è passato un anno.. a sto punto credo di mandarlo in garanzia.. nn vedo altre soluzioni.. le ho provate tutte...

Inviato:
mer giu 09, 2010 8:12 am
da m4force
ma chiaro che lo devi mandare, sicuro è un problema ai sensori che non fanno partire la ventola oppure proprio il dissipatore che non dissipa
con temperature come le tue dovrebbe sembrare un elicottero ti ripeto
comunque la cosa è diversa, prima parli di un programma aperto poi parli di cpu al 100%
posta il log dai che casomai non c'è scritto niente di interessante, ma mi piace avere nuove casistiche