Se si dovessero seguire i propri impulsi, vivremmo in una societa' dove regnerebbe solamente l'anarchia, la maleducazione e la violenza piu' bieca.
Fortunatamente esistono gli strumenti giuridici detti Codici ( Civile, Amministrativo, Penale, Procedura penale) che cercano di arginare la commissione di atti illeciti.
Ovviamente, considerato che vengono "usati" da esseri umani, puo' capitare che per mera incapacita' o addirittura per colpa se non per dolo, questo "materiale giuridico" possa produrre piu' danni che giovamento
Detto questo, desidero fare un po' di ordine fra tutti i concetti fin qui espressi anche in modo colorito.
Il nostro Codice Penale in uso dal 1930, prevede la fattispecie della diffamazione per cui e' cosa risaputa che
se si offende la reputazione di una persona ASSENTE si puo' essere passibile di querela. Attenzione che affinche' si
configuri il reato non è necessaria la volontà specifica di offendere, ma anche solo la consapevolezza del rischio di offesa.
Diverso e' il reato di ingiuria che si configura in PRESENZA della persona offesa.
Per cui, se ci vogliamo togliere lo sfizio di mandare a cagare qualcuno dobbiamo poi, assumerci tutte le conseguenze
