Ora la metto intera e mi dite cosa capite:
(ovviamente i blablabla li ho aggiunti io

)
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Milano,
1° Con la presente privata scrittura il Sig. blablablabla , composta di due locali, cucina arredata e servizi, ad uso esclusivo di civile abitazione del conduttore.
blabla
- 2° La locazione ha la durata di anni quattro, cioè dal 1 agosto 2010 al 31 luglio 2014.
- 3° Il corrispettivo annuo di locazione è stabilito come appresso:
euro x.xxx,00 (xxxx/00)
oltre euro x.xxx, 00 per acconto oneri accessori - salvo conguaglio - e così in totale euro x.xxx,00 ( xxx/00) da pagarsi a mezzo bonifico bancario in quattro rate anticipate di euro 3.000,00 alle seguenti scadenze di ogni anno: 1 agosto, 1 novembre, 1 febbraio, 1 maggio. (presso blablabla)
- 4° Il servizio di riscaldamento che l’inquilino è tenuto ad accettare nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Inquilini e dagli Usi e Consuetudini locali avrà di regola la durata di 180 giorni.
- 5° Il mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata di fitto, di riscaldamento o della quota degli oneri accessori, decorsi venti giorni dalle convenute scadenze, determina la risoluzione ipso jure del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Si conviene l’essenzialità del termine suddetto ai sensi dell’art. 1457 c.c.. Sulle somme non pagate puntualmente il locatore potrà richiedere un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.
- 6° Il pagamento del fitto, del riscaldamento o degli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo dalla parte conduttrice. Ogni eventuale ragione dovrà essere fatta valere in separato giudizio.
- 7° Le parti contraenti convengono che il canone di locazione sia aggiornato ogni anno - automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore - nella misura del 100% della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
- 8° Il locatore si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza nei giorni di riposo del portiere e nelle festività infrasettimanali, ed eventualmente di sopprimere il servizio portierato, sostituendolo con adeguati mezzi meccanici.
- 9° E’ fatto espresso divieto di sublocare o comodare, in tutto o in parte, l’unità immobiliare locata. L’inosservanza del presente patto determina ipso jure la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
- 10° L’inquilino dichiara di aver visitato i locali affittati e di averli trovati in buono stato di manutenzione, a norma dell’art. 1575 c.c., e così tutti gli impianti, per quanto è stato possibile verificare a prima vista.
- 11° L’inquilino si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. L’inosservanza del presente patto determina ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. I miglioramenti e le addizioni eseguiti dall’inquilino resteranno a favore del locatore al termine della locazione, senza alcun compenso anche se autorizzati. Salva, in ogni caso, rimane la facoltà del locatore di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato a spese dell’inquilino.
- 12° Le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. ed ogni altra riguardante gli impianti tutti, sono a carico dell’inquilino.
- 13° In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia e di portierato, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento, allo spurgo delle reti fognarie e dei pozzetti, alla disotturazione delle colonne di scarico, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
- 14° Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore.
- 15° Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità per qualsiasi danno che potesse provenirgli da fatto di terzi e segnatamente per furti.
- 16° In caso di rifabbrica, anche parziale, o rettifilo dello stabile, si riterrà risolta la locazione senza indennizzo, se così crederà il locatore, a norma dell’art. 1603 c.c., e col semplice preavviso di sei mesi dalla data di comunicazione.
- 17° Dal giorno della comunicazione della disdetta o nel caso in cui il proprietario intendesse vendere lo stabile o l’unità immobiliare locata, l’inquilino dovrà lasciare visitare i locali agli aspiranti previo accordo con il locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
- 18° Ove nel corso della locazione venga dichiarata l’inabilità o inidoneità all’uso contrattuale di tutti o parte dei locali, il locatore per l’eventuale conseguente risoluzione del contratto dovrà solo restituire la parte della pigione anticipatagli, proporzionalmente al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni, anche nell’ipotesi del 2° capov. dell’art. 1578 c.c..
- 19° A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, l’inquilino dichiara di essere domiciliato nei locali a lui affittati, anche per il caso che egli, in seguito, più non vi abiti.
- 20° Tutte le spese del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni, nonché le tasse di bollo, le spese di esazione e quietanza sono a carico dell’inquilino, salvo l’imposta di registro che è a carico di entrambe le parti in misura uguale.
- 21° L’inquilino dichiara di accettare come parte integrante del presente contratto tutte le condizioni contenute nel “Regolamento per gli Inquilini” depositato presso l’Associazione Milanese della Proprietà Edilizia con sede in Milano e registrato a Milano il 5/3/04 serie 3 n. 2320 del quale ha ritirato copia. L’infrazione alle norme del Regolamento, se contestata almeno due volte all’inquilino mediante lettera raccomandata, determina ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
- 22° Alla prima scadenza del contratto il locatore avrà la facoltà di comunicare il diniego della rinnovazione del contratto per uno dei motivi di cui all’art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, che dovrà essere specificatamente comunicato al conduttore mediante lettera raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza. Alla stessa scadenza il conduttore avrà la facoltà di comunicare disdetta a mezzo di lettera raccomandata A/R, con il preavviso di almeno sei mesi, senza necessità di comunicarne il motivo.
- 23° Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto, ciascuna delle parti avrà il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata A/R da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere a mezzo di lettera raccomandata A/R entro sessanta giorni dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto sarà rinnovato tacitamente per quattro anni alle medesime condizioni, salvo quanto convenuto all’art. 7 relativamente alla consistenza del canone.
- 24° Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitare al locatore a mezzo lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima.
- 25° Al termine della locazione l’unità immobiliare dovrà venire riconsegnata nel medesimo stato in cui è stata ricevuta salvo il naturale deperimento d’uso, pena il risarcimento dei danni. Le tinteggiature dovranno essere rifatte a cura e spese dell’inquilino nel colore originario.
- 26° Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31/12/96, n. 675).
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui ai punti 2 - 3 - 4 - 5 - 7- 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25 dichiarano espressamente di approvarle.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
La formalità della registrazione viene richiesta dalle parti intervenute.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE