


Rullante ha scritto:Art. 2041 Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si ? arricchito a danno di un'altra persona ? tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta ? tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.







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