da Damir_Wilras il dom mag 04, 2008 6:46 pm
Questo il testo della legge (del 1973!), articolo 69.
Art. 69 - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
[1] Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.
[2] Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
[3] Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
[4] Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.
[5] Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
[6] Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 648.
[7] Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici
Come al solito le leggi non si possono scrivere in italiano oggettivo, ma devono essere il più possibile interpretabili. Prendiamo il punto 1:
[g]"Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio [/g] a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente."
Innanzitutto elenchi dei contribuenti non significa "elenchi dei cotnribuenti con redditi dichiarati". Elenchi dei contribuenti significa "elenco dei nomi dei contribuenti".
Riguardo alla parte in grassetto: "accertato dagli uffici delle imposte dirette" a mio modo di interpretare significa "che è stato controllato", dunque non dovrebbero essere pubblicati i nomi di tutti.
Passiamo al punto 7:
7] Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.
Qui si parla di SUPPORTI, ossia nastri, che andrebbero (e ovviamente non è detto) dati a chi ne faccia richiesta. Supporti rintracciabili, presenti fisicamente e difficilmente diffondibili.
Leggete anche voi, e ditemi se ho letto correttamente.
Vorrei far notare che chiunque di voi potrebbe scrivere in modo più chiaro questo testo di legge.
E' preferibile subire il male piuttosto che commetterlo. (Socrate)
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Fondatore della Pia Confraternita dell'Immacolata Risonante
Membro della Sacra Alleanza della Cassa Vuota
Membro della Salubre Alleanza dei Batteristi Non Fumatori