Hola Raffaele,
io avevo proposto a quelli di Brescia uno sciopero di due mesi per tutti i locali ,

niente musica

sicuramente i locali ne avrebbero perso di lustro senza musica live.... che tanto ne andavano orgogliosi ,,, alla nostre spalle ... io ne avr? fatti quache centinaio di concerti in 30 anni ,,,, sicuramente dove ho guadagnato ? stato nel liscio ,,, si fa cacare.... ma i quatrini arrivano e Vi dir? di pi? a me ? servito per quadrare il mio stile..che all'epoca aveva troppe rullate ecc ecc...
Ragazzi avete tutte le ragioni di questo mondo... per quello che riguarda empal io mi sono scritto una lettera che faccio firmare al gestore del locale e ai componenti del gruppo, dove si dichiara il compenso e che si ? musicisti non professionisti ma amatoriali, quindi non dobiamo pagare nulla , la siae ? di diritto da far pagare al gestore , in pi? gli appiccico le fotocopie prese da internet della legge xxxx provo ad fare un copia incolla ... sicuramente i grande Raffaele , che ? un ottimo avvocato mi prender? per le orecchie , ma per oggi v? cos? ,, se hai da modificare Raf ,,, aspetto una tua sicura e professionale rettifica .
Ciao a tutti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Brescia ___ \ ___ \ 2004
Oggetto : Concerto del gruppo ?Black Eyed Susan? artisti dilettanti .
Il Locale \ manifestazione ___________________________
sito in _________________________________________
________________________________________________Brescia
Di propriet? di ____________________________________
dichiara che il Gruppo , (Black Eyed Susan) che questa sera si esibisce nel sopra citato locale ? stato invitato a titolo personale, la sua performance ? assolutamente gratuita.
Il riferimento alla circolare N?21 del 04\06\2002 protocollo N?12 \CS , dell? Enpals, riguardo il possesso del certificato di agibilit?, Il Gruppo Black Eyed Susan dichiara di essere assolutamente composto da dilettanti amatoriali, quindi non chiedendo nessun compenso al locale non ? soggetto alla erogazione di alcun contributo verso l? Enpals ne ad avere alcun tipo di tessera.
Il compenso che il Gruppo ?Black Eyed Susan? ha concordato con l?organizzatore, ? di poter avere consumazioni gratuite per tutta la serata e un rimborso spese pari a Euro__________.
Si precisa che le eventuali competenze verso la S.I.A.E. saranno di competenza del locale .
Il repertorio del Gruppo ?Black Eyed Susan? ? di produzione propria, senza nessun riferimento ad altri gruppo noti e iscritti alla S.I.A.E.
Il gruppo ?Black Eyed Susan? Il Locale
In Fede
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Circolare N? 21 del 04-06-2002
Oggetto : Il certificato di agibilit?.
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacoloAgli Enti pubblici e privati che esplicano attivit? nel campo dello spettacoloA tutte le societ? che intrattengono rapporti economici con sportivi professionistiAlle Sedi Compartimentali e Sezioni DistaccateLORO SEDI
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI
Circolare n. 21 del 4/6/2002Protocollo n. 12 /CS e, p.c.
Allegati: 1 Al Sig. Commissario StraordinarioAi Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionistiAi Sigg. componenti il Collegio SindacaleLORO SEDI
Oggetto: Il certificato di agibilit?.Sommario Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente la normativa che presiede all?obbligo del possesso del certificato di agibilit? al fine di fornire un quadro completo in tale materia e per uniformare la prassi sul territorio nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una convenzione sottoscritta dall?Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si ? instaurato un rapporto sinergico con la Societ? Italiana Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una pi? capillare presenza sul territorio, un migliore servizio all?utenza. E? stata inoltre analizzata la complessa problematica inerente il ?dilettantismo? nell?ottica di salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo svolgimento della meritoria opera di diffusione dell?arte svolta dagli operatori del settore dilettantistico/amatoriale.
Premessa. Nell?occasione del riesame della normativa che presiede all?obbligo del possesso del certificato di agibilit? per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l?importanza che riveste per il lavoratore l?iscrizione all?Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonch? il conseguente regolare versamento dei relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica del soggetto protetto. Si rammenta altres? che l?obbligo del versamento contributivo grava sul datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei contributi o di altri inadempimenti di natura amministrativa (quali la mancata richiesta del certificato di agibilit? o la mancata presentazione della modulistica richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell?Ente di previdenza. L?obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento ai lavoratori gi? titolari di una copertura assicurativa presso un diverso regime previdenziale obbligatorio. In tale ipotesi, i contributi versati all?ENPALS sono utili ai fini della costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo riconosciuta al lavoratore la facolt? di ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi possono altres? dare luogo ad un ulteriore trattamento pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge. Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate con particolare attenzione le circostanze che consentono l?esonero dalla richiesta del certificato di agibilit? e dal conseguente pagamento dei contributi, nell?ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo da forme di concorrenza sleale. In questo campo l?ENPALS ? fortemente impegnato a contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A questo scopo l?Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo del territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002. 1. Il quadro normativo Il certificato di agibilit? ? disciplinato dall?articolo 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, per quanto riguarda il certificato di agibilit?, dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153.Come ? noto, in ragione delle peculiarit? che caratterizzano il settore dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell?articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni (elenco nell?allegato 1). Tale compito viene assolto dall?Ente attraverso il rilascio del certificato di agibilit?, che viene rilasciato previo accertamento della regolarit? degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro pu? svolgere attivit? lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti nell?interno del modello, retribuiti con l?importo indicato a fianco di ognuno, nel periodo di validit? del certificato di agibilit?, riportato sul frontespizio dello stesso o comunque nell?ambito del periodo di contratto del lavoratore stesso se inferiore al periodo di validit? del certificato di agibilit?. La previsione di cui all?articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve peraltro essere letta in collegamento con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del medesimo provvedimento legislativo. In particolare, ai sensi dell?articolo 9, comma 1, l?impresa ha l?obbligo di presentare all?Ente una denuncia (modello 032/U) delle persone dalla stessa occupate, indicando:a) a) la retribuzione giornaliera corrisposta; b) b) tutte le altre notizie che saranno richieste dall?Ente per l?iscrizione e per l?accertamento dei contributi. Grava sull?impresa, inoltre, l?obbligo di notificare all?Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale: le denuncie di variazione (modello 032/U) devono essere trasmesse all?Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni (articolo 9, comma 2). L?art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e G.U. 14 maggio 1988, n. 112), dispone, inoltre, che ?Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di propriet? o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (elenco nell?allegato 1) dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilit? previsto dall'articolo 10?. Il certificato di agibilit?, che dovr? essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei contributi, non pu? essere richiesto dal singolo lavoratore, ma esclusivamente dall?effettivo datore di lavoro, di cui si dir? pi? in dettaglio al successivo punto 3. 2. La richiesta del certificato di agibilit?Il Modello 032/U di richiesta di agibilit? deve essere compilato in duplice copia. Ai fini del rilascio del certificato di agibilit? ? necessario che dal Modello 032/U e dagli allegati risultino sempre i seguenti elementi:- - i lavoratori occupati;- - il compenso previsto;- - i luoghi ove si svolgono le attivit?;- - le date di impegno. Si precisa che, qualora i lavoratori in questione non risultassero gi? iscritti all?ENPALS, dovr? essere richiesta l?iscrizione, dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso, mediante la presentazione del modello 048/AG con fotocopia di un documento che attesti l?identit? della persona.(L?Enpals sta attivando le procedure automatizzate mediante il proprio ?Portale? telematico relativamente a tutti gli adempimenti che i soggetti assicurati debbano espletare nei confronti dell?Ente. Al pi? presto sar? disponibile una procedura relativa alla gestione del certificato di agibilit?. Per un elenco dei servizi telematici attualmente disponibili si consulti il sito web:
www.enpals.it.) 3. A chi pu? essere rilasciato il certificato di agibilit? Il certificato di agibilit? pu? essere rilasciato a imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti che svolgono un?attivit? tecnico-artistica nell?ambito dello spettacolo. In genere si verificano due fattispecie: a) imprese dell?esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell?articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso l?obbligo del possesso del certificato di agibilit? ? unitamente alla obbligazione contributiva ? ricade sul soggetto che ha scritturato i lavoratori; b) imprese dell?esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con societ? (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti siano muniti del prescritto certificato di agibilit? ENPALS. L?obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno in Italia. Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilit? deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso ? richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti di cui al precedente paragrafo 2. Non ?, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilit? per periodi di tempo c.d. ?aperti?, a prescindere dalla durata pi? o meno ampia degli stessi.La durata del certificato di agibilit? deve essere correlata ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta. Si ricorda che le notizie di cui al punto 2 potranno essere oggetto di successive comunicazioni di variazione, nel rispetto dei limiti temporali all?uopo previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 5 giorni dal verificarsi dell?evento (art. 9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni). Si precisa inoltre che il certificato di agibilit? pu? essere rilasciato a persona delegata appositamente dal titolare o legale rappresentante dell?impresa o formazione sociale. Qualora l?impresa o la formazione sociale si avvalga di un professionista per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, lo stesso pu? richiedere il certificato di agibilit? in nome e per conto dell?impresa se ? iscritto in uno degli albi di cui al primo comma dell?articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali). Infine, si richiama l?attenzione alla normativa di cui all?art. 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto di intermediazione e di interposizione di manodopera. 4. Certificato di agibilit? per particolari situazioni E?, altres?, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di agibilit? a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento.Tale certificazione potr? essere rilasciata esclusivamente a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalit?. Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS pi? volte citato) non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta. Colui che provvede all?organizzazione dello spettacolo ? tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilit?, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonch? la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a pi? di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati. Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilit?, di non percepire alcun compenso come sopra specificato. Si ricorda che, a norma dell?art. 12 della Legge n. 153 del 1969 cos? come modificato dall?articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; non rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le indennit? trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di ?trasferta?. 5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali. Il possesso del certificato di agibilit?, invece, non ? richiesto (e non vi ? obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l?arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario. La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, n? compensi diretti erogati a corrispettivo dell?allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall?Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, cos? come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altres? considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all?allestimento di manifestazioni artistiche mediante l?attivit? di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso). Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalit? associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all?art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalit? descritte al precedente punto 4. Inoltre, non ? dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonch? le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d?Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purch? gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l?evento, anche se vi ? presenza di pubblico pagante. Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilit? gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, gi? iscritti presso l?Enpals. Di contro pu? verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attivit? commerciale propria delle imprese di cui all?articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, cos? da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E? questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di ?incasso da pubblico pagante? e l?esibizione sia configurabile come prestazione d?opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosit?. Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui ?Ogni attivit? oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma pu? essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuit? della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalit? ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuit??. Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni gi? in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilit? senza oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non pi? necessario, non sar? pi? considerato utile per attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati. Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attivit? artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l?attivit? di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4. 6. Altre situazioni particolari. L?esclusione dall?obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilit?, nonch? l?esclusione dall?obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonch? da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purch? non si riscontri una vera e propria attivit? di spettacolo. Per quanto riguarda attivit? di spettacolo che si svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato di agibilit? e di pagamento dei contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso ai fini dell?organizzazione dell?evento. Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che organizzano l?evento, una formazione sociale di artisti, su quest?ultima ricadr? l?obbligo di richiesta del certificato di agibilit? e del relativo versamento dei contributi. Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai privati che organizzano l?evento si ricorda che l?adempimento ? a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all?art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947 l?obbligo di accertarsi che quest?ultimi siano in possesso del certificato di agibilit?. 7. Chi rilascia il certificato di agibilit? Il rilascio del certificato di agibilit? ? a cura dell'Enpals. Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore - una volta verificato che la richiesta sia conforme alle disposizioni sopra impartite - restituisce all'impresa copia del Modello 032/U unitamente alla ricevuta datata e siglata, sostitutiva del certificato di agibilit?, attestante la presenza nel Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio del certificato. Si ribadisce ancora che ogni variazione rispetto alle date e localit? di svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori occupati deve essere resa nota all?Ente, direttamente o attraverso la SIAE, nel termine di cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell?Enpals, viene trasmesso dalla Siae alla Sede Compartimentale dell?Enpals competente per territorio. Qualora quest?ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell?operatore Siae, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilit?. Peraltro, anche se l?ENPALS entro il predetto termine di 30 giorni si esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli effetti gi? prodotti nelle more dell?assunzione di una decisione da parte dell?Ente. Gli Uffici periferici dell?Ente, ai fini di uniformare le modalit? operative rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e sottoscritto dal funzionario incaricato. In relazione a quanto specificato nel presente punto, l?Ente provveder? rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla alle nuove esigenze e per semplificare gli adempimenti degli utenti. Provveder?, inoltre, alla revisione delle procedure informatiche per adeguarle alla possibilit? di utilizzare il portale telematico per l?inoltro di qualsiasi comunicazione all?Ente, ivi comprese le variazioni rispetto alla richiesta iniziale di certificato di agibilit?. 8. Regime sanzionatorio In caso di mancato accertamento del possesso del certificato di agibilit? i soggetti di cui all?articolo 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del possesso di tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di ? 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947). 9. Deposito cauzionale Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti ? necessario il versamento del deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilit? (retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero dei lavoratori moltiplicato per i giorni di lavoro moltiplicato per l?aliquota contributiva), nella misura del:- - 75% per le imprese della musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, per i complessi bandistici e per l?animazione turistica; - - 33% per le imprese della prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche, concertistiche e di balletto, per i circhi equestri e spettacoli viaggianti;- - 17% per i piccoli circhi di nuova costituzione ed associati all?Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti e con tendone di capienza per 400 posti;- - 100% per le imprese straniere della produzione cinematografica che, per la realizzazione in Italia di filmati o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani;- - 100% per le imprese dell?avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilit? sia richiesto per un periodo pari od inferiore a 30 giorni;- - 70% per le imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali l?Italia non ha stipulato convenzioni internazionali. L?importo del versamento a titolo di deposito cauzionale ? determinato dall?ufficio presso il quale ? stata presentata la richiesta del certificato di agibilit? (Sede dell?Enpals o sportello della Siae). Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/RC1. Si ricorda che il modello 031/RC1 deve essere compilato come segue: #61623; dati identificativi dell?impresa e dell?attivit?: tutti i dati? #61623; periodo di riferimento: periodo per cui viene richiesta l?agibilit?? #61623; sezione 2: riferimento nota ENPALS: protocolllo ENPALS o SIAEdata: data richiestacodice causale: 084periodo di riferimento: nessun datoImporto l?importo del deposito cauzionaleAl fine di perfezionare l?iter della pratica, l?utente dovr? quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. A fronte della richiesta del certificato di agibilit?, il deposito cauzionale ? dovuto anche dalle imprese straniere operanti in Italia, come sopra specificato. Per quanto riguarda le imprese e formazioni sociali straniere appartenenti a paesi con i quali l?Italia non ha stipulato convenzioni internazionali, il certificato di agibilit? potr? essere richiesto in nome e per conto del complesso straniero anche dall?impresa, ente o istituzione italiana con la quale ? intercorso contratto di rappresentazione. Si precisa infine che l?Ente pu? accettare come deposito cauzionale una fideiussione Bancaria. In tal caso, l?Impresa dovr? esibire valida certificazione attestante la fideiussione, la cui restituzione ? vincolata ad un?apposita dichiarazione liberatoria dell?Ente. L?ente, al fine di agevolare le imprese di nuova costituzione, sta valutando la possibilit? di ridurre il peso del deposito cauzionale e le modalit? di recupero delle somme versate a tale titolo. Le nuove disposizioni in materia di deposito cauzionale verranno comunicate con apposita circolare. 10. Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato, provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale. Le imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato per spettacoli di arte varia dovranno versare anticipatamente, in luogo del deposito cauzionale di cui al precedente punto 9 la contribuzione ordinaria dovuta. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo CCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/R. Al fine di perfezionare l?iter della pratica, l?utente dovr? quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. 11. Imprese straniere che operano in Italia provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale. Se le predette imprese straniere provengono da paesi dell?area UE o con i quali esistono accordi internazionali in materia previdenziale, il certificato di agibilit? dovr? essere rilasciato in regime di esenzione contributiva, previa esibizione dei previsti documenti esonerativi: E101, IT4, ecc (cfr. circolare n. 5 del 1985). Si sottolinea che il certificato di agibilit?, sia per le imprese facenti parte dell?U.E. o di paesi con i quali l?Italia ha stipulato accordi e convenzioni internazionali in materia previdenziale, sia per le imprese provenienti da paesi con i quali non siano vigenti tali tipi di rapporti, pu? essere rilasciato all?impresa, ente o istituzione italiana che, in nome e per conto di quella straniera, ha stipulato un contratto di rappresentazione assumendone diritti ed oneri. Tale contratto, pu? essere stipulato anche con l?impresa, ente, istituzione italiana che riceve la prestazione artistica da quella straniera. 12. Lavoratori stranieri operanti in Italia. a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale. I lavoratori stranieri provenienti da Paesi dell?area UE o da Paesi con i quali esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all?articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni e modificazioni, categorie dal n. 1 al n. 14, sono sottoposti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani. Pertanto in caso di ingaggio da parte di un?impresa, ente, istituzione italiana, andr? richiesto il certificato di agibilit? e, vigendo il principio della territorialit? della prestazione, i contributi dovranno essere pagati in Italia, salvo che i lavoratori in questione siano in possesso dell?apposito modello esonerativo (esempio modello E101 per l?area UE), rilasciato dal competente ufficio straniero.I modelli esonerativi dovranno essere esibiti in originale, e nel caso fossero interessati pi? Uffici periferici dell?Ente per attivit? da svolgere in luoghi diversi, onde consentire agli altri Uffici il rilascio del certificato di agibilt?, il primo di questi ultimi che rilascer? il certificato in questione, provveder? ad apporre la dizione ?conforme all?originale? sulla copia che dovr? essere restituita al richiedente l?agibilit? per gli adempimenti successivi. b) lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale. I lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, ingaggiati da un?impresa, ente, istituzione italiana sono soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani se ingaggiati con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all?articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14.Il datore di lavoro dovr? quindi richiedere il certificato di agibilit?, presentando i contratti di ingaggio e, successivamente, pagare la contribuzione dovuta per le prestazioni rese. 13. Scambi culturali. Le imprese straniere che operano in Italia in regime di scambio culturale tra i due paesi interessati, sono tenute a certificare la circostanza esibendo valida documentazione al momento della richiesta del certificato di agibilit?. A tal proposito esse dovranno esibire una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Esteri con l?indicazione che l?attivit? artistica in Italia avviene nell?ambito degli scambi culturali e che rientra nel protocollo d?intesa tra i due stati interessati. Subordinatamente, pu? essere rilasciata dichiarazione della rappresentanza diplomatica in Italia. Sar? considerata valida anche idonea dichiarazione dell?Ambasciata o dal Consolato Italiano del Paese di provenienza dell?impresa interessata. Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del protocollo d?intesa relativo agli scambi culturali sottoscritto dai due stati interessati. Dovr? essere allegato anche l?invito formulato dall?Ente italiano al gruppo straniero contenente l?indicazione delle date e l?attestazione della gratuit? delle prestazioni, elemento fondamentale degli scambi culturali. Anche complessi o gruppi che in precedenza non fossero stati ricompresi tra quelli inizialmente indicati negli elenchi raggruppanti i medesimi complessi o gruppi destinati agli scambi culturali tra l?Italia ed il paese straniero, possono rientrare nell?ambito degli scambi stessi, peraltro i gruppi o complessi dovranno esibire documentazione attestante la circostanza in questione. La documentazione di cui sopra dovr? essere rilsciata dalle medesime fonti indicate in precedenza (rapprestanza diplomatica italiana nel paese di provenienza, Ministero degli Esteri). Se le imprese straniere operanti in regime di scambi culturali, ricevono un compenso a qualsiasi titolo per le prestazioni che andranno ad effettuare, questo d? luogo all?imposizione contributiva, ai sensi dell?articolo 12 della Legge n. 153 del 1969, cos? come modificato dal D. Lgs. n. 314 del 1997. Non saranno ritenute assoggettabili a contribuzione le spese di viaggio sostenute dall?impresa straniera dalla frontiera alla localit? sede della manifestazione, cos? come esentate saranno anche le spese di viaggio sostenute per lo spostamento da una localit? all?altra in caso di tour della stessa impresa. Analogamente, non formeranno imponibile contributivo le spese di soggiorno sia pagate direttamente dall?impresa straniera, sia quelle rimborsate dall?impresa italiana a fronte di documentazione probante e sia con pagamento diretto da parte dell?impresa italiana, n? le spese effettivamente sostenute e rimborsate a pi? di lista. Ovviamente le varie fattispecie di cui sopra dovranno essere previste nel contratto di scrittura artistica. IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)