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IL MUSICISTA

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Messaggioda andrea_se il sab feb 07, 2004 6:42 pm

mi son rotto i coglioni di suonare gratis

di vedere gente che suona gratis

GESTORE BAR(gentilissimo): weh ragazzi,siete bravissimi,grandi,simpatici,quando volete venire nel mio locale a suonare fate pure,son aperto a farvi suonare ecc... ecc....

-bello vero? si,ma solo in apparenza...tutte queste belle facce per cosa? quando poi passi a chiedere:

IO:si si,bello davvero,ma...quanto ci pagate?

GESTORE (gi? la faccia cambia): ma si dai,alla fine ci metteremo daccordo sul rimborso spese (50 euri)

IO: <font color="red"></font id="red">COSAAAAA!!!?!?!?!?!?!! 50 EURO???? <font color="black"></font id="black"> nel culo te li devi mettere i tuoi 50 euro del cazzo!!!!

con quei soldi non pago neanche la benza di 1 auto!!!!!

-e il trasporto strumenti?
-e la benza altre auto?
-e i soldi sala prove?
-e i soldi strumenti?
-e il tempo e l'amore a impararmi le canzoni?

Raga io dico che ? arrivato il momento di dire <font size="5"></font id="size5"><font color="red"></font id="red">BASTA!!!!!!!

<font color="black"></font id="black"><font size="1"></font id="size1">basta prendere per il culo i musicisti,? arrivato il momento di girarci indietro e far valere i nostri diritti!!!!!

la musica sta andando in merda totale gente,dobbiamo porre un freno a questa disfatta!!!!!

quanti MUSICISTI bravi ci sono???? tantissimi. ma quanti di questi riescono a vivere con la musica? pochissimi!!!!!

e allora tutti a fare l'operaio (o altri lavori),ma si dai cazzo!, sprechiamo i nostri talenti cosi!!!! studiamo una mezzora al giorno!!!

e dopo andiamo in america,perch? la son pi? bravi!!!! per forza,loro hanno le possibilit? per studiare!!!!!

mi son rotto i coglioni di questa presa per il culo!!!

MARCO: che lavoro fai?

LUCA: il musicista

MARCO:si,ho capito che suoni,ma che lavoro fai?

LUCA: il MUSICISTA!!!

MARCO: si,ma io parlo di lavoro....qual'? il tuo??

......quante volte ? capitato? SEMPRE CAZZO!!!!!!

Raga,dobbiamo unirci e cercare di cambiare le cose!!! ne parlavo la settimana scorsa con il mio insegnante (Walter Calloni) e lui ? dello stesso mio (penso nostro) parere,ed ? bello incazzato anche lui,ma di brutto!!!!!

<font size="3"><font color="red">dobbiamo cominciare a farci valere ragazzi,a prenderci ci? che meritiamo!!!!! </font id="red"></font id="size3">
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Messaggioda franciothedrummer il sab feb 07, 2004 7:30 pm

Comportamento da assumere quando il gestore di un locale si rifiuta di pagare:

1- appena finito il concerto, lasciare montati gli strumenti e dirigersi con facce da duri verso il gestore

2- chiedere a quest'ultimo i soldi della serata

3- se si rifiuta di pagare per motivi banali (come accade nel 99% dei casi) ritornare sul palco

4- alzare i volumi degli ampli al massimo e iniziare a fare casino fink? la gente presente nel locale si alza e si dirige verso l'uscita con aria disgustata

5- tornare dal gestore e chiedere di nuovo il pagamento

6- in caso di gestore veramente bastardo, ripetere i punti 1,2,3,4,5 fino a che non vi pagher? :|
<center>"Come sconfiggere la malavita organizzata? Cominciamo col non votarla alle elezioni."</center>
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Messaggioda john_henry_bonham il sab feb 07, 2004 7:53 pm

e soprattutto, una volta saliti nuovamente sul palco, cominciate a dire al pubblico, urlando a palla nel microfono, che il gestore non paga..

sommosse popolari
rivolte
macchine incendiate
saccheggi d'alcolici

e cos? ? molto rock tra le altre cose..
EUG "BONZO"
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Messaggioda Liuz il dom feb 08, 2004 2:50 am

Assolutamente daccordo con tutti voi! :mad:
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Messaggioda Jordan Burns il dom feb 08, 2004 1:48 pm

Tu gli riempi il locale, e loro ti ripagano con una birra se va bene...che mer_a...poi a volte un non dice niente perch? gli fa comodo suonare... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :sad: :sad: :mad: :mad: :mad: :mad:
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Messaggioda andrea_se il dom feb 08, 2004 2:33 pm

Bravissimo Jordan,? proprio li il punto!!!!!!

Loro puntano sul fatto che a noi amiamo la musica,e anche solo per suonare ci TROVIAMO disposti a farlo gratis!!!!

si,ti diverti un p? al momento....per? apri un p? gli occhi e guarda la situazione!!!

siamo cresciuti all'interno di questa merda,e ai nostri occhi questa ? la normalit?,la regola,
ma se riflettiamo un attimo ci possiamo accorgere che cosi NON VA!!!

Tanto ci guadagnano loro!!!!

e noi ci accontentiamo di aver suonato e basta,e poi a letto presto che bisogna andare a lavorare,e non faticare molto senn? sta sera la tua mezzoretta sul pad te la sogni!!!!

non si pu? andare avanti cosi,io voglio poter sfruttare le mie capacit?,e per far questo c'? bisogno di tempo!!! ma cos'? il tempo?

eh eh,<font color="red">il tempo ? denaro!!!</font id="red">

bisogna organizzarci,farci sentire,cambiare l'opinione che la gente in ITALIA ha del musicista come colui che non fa un cazzo!!!

ZIO:e te andrea cosa studi?

ANDREA:la batteria zio

ZIO:la batteria?? e cosa c'? da studiare??

<font color="red">ANDREA: povero zio,mi dispiace per te e per la tua ignoranza.... lo so sai che non ? colpa tua,e io ti voglio salvare, voglio che anche tu apra gli occhi ecapisca cos'? sunare,cos'? la musica e cosi aprirai anche le orecchie e il cuore cazzo!!!!!!!!!</font id="red">
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Messaggioda SignoriDrums il dom feb 08, 2004 3:09 pm

Scena successa ad un mio amico chitarrista:
gestore: "eh,no ragazzi, avete bevuto un sacco di birra, io non vi pago..."
chitarrista (con fare serafico): "beh, pazienza, ci devi 200euri, e noi facciamo danni per 200euri!!!"
...credo che alla fine li abbia pagati, anche perch? questo chitarrista ha l'aria pacifica ma ? un po' psicopatico...e pieno di maria fino agli occhi :wink:
Byebye!!!
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Messaggioda MetalDream il dom feb 08, 2004 3:09 pm

Il discorso ? complicato.

Come in tutte le cose io credo che la dove c'? un "offerta" cos? alta (migliaia di gruppi!) e una "richiesta" sicuramente minore (decine di locali) la strada ? difficile da percorrere.

Pur di suonare lo si fa a gratis. Lo facciamo veramente a gratis? no. Diciamo che puntiamo a farci conoscere... ma questo paga? si... lo 0,6% dei gruppi italiani che in un modo o nell'altro prima o poi ce la fanno a vivere di musica. Per gli altri 99,4% il sederino brucia parecchio.

Ora io credo che se cerchiamo di cambiare le cose, prima o poi le cose cambieranno per? la strada ? lunga, difficile... e balle varie.

cYa
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Messaggioda Mik0 il dom feb 08, 2004 3:43 pm

A me una volta ? successa una cosa scandalosa.
Serata in periferia estrema di milano con un gruppo amico, allora andiamo tutti insieme al locale.
Non avevano niente, nemmeno l'impianto quindi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo caricato il furgone con il mixer, le casse, gli strumenti, i microfoni ecc e siamo partiti. Una volta l? grande sorpresa: Non c'? il fonico. Ci siamo dovuti improvvisare anche fonici.
Finisce la serata, locale pieno fino al buco del culo si va dal gestore e cosa ci risponde il bastardo?
"Avete bevuto tantissimo", prende la calcolatrice digita qualcosa e fa: "Vi sono avanzate 10? a band".
10??
Abbiamo portato l'impianto, siamo diventati fonici in 2 ore, gli abbiamo riempito il locale, abbiamo perso 1 ora e mezza per arrivare e tu ci dai 10??
Bene, abbiamo preso i nostri 10? a gruppo e poi abbiamo fatto qualche danno qua e la oltre che a raccontare a tutti cosa era successo e consigliare di lasciare immediatamente il locale.
L'amore per la musica va bene, ? bello suonare in giro, s?, ma farsi prendere per il culo no...
Adesso, quando mi dicono che devo suonare gratis faccio gi? una faccia brutta, non perch? sono avido ma perch? io non ci guadagno niente, ma non ci voglio nemmeno rimettere... Magari anche rimetterci ogni tanto si pu? anche fare, ma sempre no.
E Vaffanculo allora vado a studiare botanica...
Nel 2003 ho speso 840? solo per la batteria. Nel 2004 sono gi? a quota 570? e siamo solo a Febbraio. A me sti soldi chi me li da?
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Messaggioda Lord of Numbs il lun feb 09, 2004 12:02 am

e' demenziale xke' si va a suonare in giro x farsi conoscere ma se vuoi andare in un locale ed essere pagato devi avere le conoscenze :mrgreen:
io,come penso un po tutti,suono x passione e lo farei anke gratis.. ma il discorso cambia quando cominci a spendere soldi in sale e x l'affitto della strumentazione! in questo caso devo pagare io x suonare? :shock: ma vaffanculo!!!!! :mad:
cmq a me una volta e' capitata una cosa un po diversa... :)
[tramite conoscenze]ci hanno proposto di fare una serata di pezzi acustici senza basso e batteria :sad: x motivi di spazio,casino,permessi,ecc... e con 2 chitarre abbiamo fatto una decina di pezzi tranquilli e abbiamo cantato tutti e 5 :D la serata e' riuscita bene,alla gente siamo piaciuti e noi ci siamo divertiti ma nn e' stato nulla di ke! sembrava una chitarrata tra amici e nient'altro ma alla fine il gestore,ke continuava ad offrirci da bere tutta la sera ci ha dato 150 euri :shock: :shock: :razz: :razz: :razz: ke abbiamo messo in cassa comune da spendere x suonare in sala...... :wink:
Immagine Immagineevviva metaller...
affinchè chi ha veramente memoria sappia a cosa mi riferisco..... (woder)
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Messaggioda Utik il lun feb 09, 2004 10:29 am

Beh sinceramente questi problemi mi sembrano un po' esagerati, ovvio che ? difficile suonare in giro e ancora pi? difficile farsi pagare, ma una volta che si ? deciso il compenso non ho MAI trovato un padrone che facesse le storie, anche perch? cibo e bevande erano esplicitamente richiesti nell'accordo!!!!
Bisogna un po' metterli in riga certi furboni..
Certo che se poi stiamo a guardare i soldi spesi e quelli guadagnati ? meglio lasciar perdere, si va per la gloria (sperando sia figa).
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Messaggioda Jordan Burns il lun feb 09, 2004 12:48 pm

D'accordo con te Utik...per? a volte non ci sono cazzi, accetti di suonare perch? se no ti attacchi...io se guardo quello che spendo per la musica mi metto le mani nei capelli...lasciamo stare lo strumento perch? quello ? ovvio che devi averlo, ma il materiale di consumo (leggi bacchette), le prove, la benzina, lo sbattimento per gli strumenti e non ultimo fotocopie e volantini...

...l'unica ? essere prodotti! :D :) :| :sad: :mad: :mad:
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Messaggioda paccaman il lun feb 09, 2004 5:34 pm

Bisognerebbe accordarsi col gestore prima del conerto, facendogli firmare una specie di contratto in presenza di uno o piu testimoni. Oppure dar fuoco al locale....
<center><font color="purple"><font size="3"><b>Che la pacca sia con te!</b></font id="size3"></font id="purple">
<font face="Stencil"><font color="red"><font size="4">PACCAMAN</font id="size4"></font id="red"></font id="Stencil"> [}:)]</center>
paccaman
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Messaggioda Jordan Burns il lun feb 09, 2004 7:41 pm

...da quello che ho capito per? ad alcuni capita di trovare dei f.d.p. (figli di ...) che si accordano e poi ti inchiappettano...e non credo che sia il massimo pretendere qualcosa di scritto...anche a voce con testimone ? un contratto verbale...ma voi chiamereste i carabinieri per pretendere i soldi...sono brutte storie...al limite se non si ? prodotti, l'unica ? tentare di trovare un agenzia concerti seria...non so per? come funziona la questione... :cry:
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Messaggioda Raffaele * BANNED * il mar feb 10, 2004 5:13 pm

...ci sono leggi che ci tutelano...Basta ricorre al Giudice di pace del luogo dove si ? suonato per ottenere di diritto un equo compenso.
Esiste anche una legge, che ? comunque da migliorare, che permette al gestore di scaricare le spese sostenute per pagare il gruppo, molti gestori per? non ne sono a conoscenza o se ne fregano...tale legge ? invece importantissima!!!!
penso che per cambiare un p? il sistema occorrerebbe formare un sindacato rappresentativo a livello nazionale dei musicisti e proporre leggi sensate come ad esempio l'obbligo per ogni locale italiano idoneo ,di fare almeno una serata live con gruppi italiani regolarmente iscritti al suddetto sindacato (va meglio regolamentata anche la discuplina enpals!!!).Inoltre bisognerebbe fissare dei compensi al di sotto dei quali il gestore di locali non dovrebbe andare a pena sanzioni amministrative.Il discorso ? molto complesso ma occorre l'unione di sforzi indirizzati tutti verso un unica meta :suonare ? un diritto-lavoro e come tale deve essere retribuito proporzionatamente al livello di prestazione offerto.tale livello andrebbe ricercato magari con un esame che ogni gruppo dovrebbe sostenere davanti ad una commissione di "esperti" per determinarne quindi anche i parametri retributivi minimi.Forse questo ? un sogno...ma ? realizzabile solo che ci fosse una valida organizzazione disposta a far sentire la sua voce.Almeno si pu? provare di cambiare qualcosa!!!
raffaele
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Messaggioda martinazzi il mar feb 10, 2004 5:51 pm

Hola Raffaele,
io avevo proposto a quelli di Brescia uno sciopero di due mesi per tutti i locali , :mrgreen: niente musica :mad: sicuramente i locali ne avrebbero perso di lustro senza musica live.... che tanto ne andavano orgogliosi ,,, alla nostre spalle ... io ne avr? fatti quache centinaio di concerti in 30 anni ,,,, sicuramente dove ho guadagnato ? stato nel liscio ,,, si fa cacare.... ma i quatrini arrivano e Vi dir? di pi? a me ? servito per quadrare il mio stile..che all'epoca aveva troppe rullate ecc ecc...
Ragazzi avete tutte le ragioni di questo mondo... per quello che riguarda empal io mi sono scritto una lettera che faccio firmare al gestore del locale e ai componenti del gruppo, dove si dichiara il compenso e che si ? musicisti non professionisti ma amatoriali, quindi non dobiamo pagare nulla , la siae ? di diritto da far pagare al gestore , in pi? gli appiccico le fotocopie prese da internet della legge xxxx provo ad fare un copia incolla ... sicuramente i grande Raffaele , che ? un ottimo avvocato mi prender? per le orecchie , ma per oggi v? cos? ,, se hai da modificare Raf ,,, aspetto una tua sicura e professionale rettifica .
Ciao a tutti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Brescia ___ \ ___ \ 2004

Oggetto : Concerto del gruppo ?Black Eyed Susan? artisti dilettanti .

Il Locale \ manifestazione ___________________________

sito in _________________________________________

________________________________________________Brescia

Di propriet? di ____________________________________

dichiara che il Gruppo , (Black Eyed Susan) che questa sera si esibisce nel sopra citato locale ? stato invitato a titolo personale, la sua performance ? assolutamente gratuita.

Il riferimento alla circolare N?21 del 04\06\2002 protocollo N?12 \CS , dell? Enpals, riguardo il possesso del certificato di agibilit?, Il Gruppo Black Eyed Susan dichiara di essere assolutamente composto da dilettanti amatoriali, quindi non chiedendo nessun compenso al locale non ? soggetto alla erogazione di alcun contributo verso l? Enpals ne ad avere alcun tipo di tessera.

Il compenso che il Gruppo ?Black Eyed Susan? ha concordato con l?organizzatore, ? di poter avere consumazioni gratuite per tutta la serata e un rimborso spese pari a Euro__________.

Si precisa che le eventuali competenze verso la S.I.A.E. saranno di competenza del locale .

Il repertorio del Gruppo ?Black Eyed Susan? ? di produzione propria, senza nessun riferimento ad altri gruppo noti e iscritti alla S.I.A.E.

Il gruppo ?Black Eyed Susan? Il Locale
In Fede

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________


Circolare N? 21 del 04-06-2002
Oggetto : Il certificato di agibilit?.
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacoloAgli Enti pubblici e privati che esplicano attivit? nel campo dello spettacoloA tutte le societ? che intrattengono rapporti economici con sportivi professionistiAlle Sedi Compartimentali e Sezioni DistaccateLORO SEDI
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI
Circolare n. 21 del 4/6/2002Protocollo n. 12 /CS e, p.c.
Allegati: 1 Al Sig. Commissario StraordinarioAi Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionistiAi Sigg. componenti il Collegio SindacaleLORO SEDI
Oggetto: Il certificato di agibilit?.Sommario Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente la normativa che presiede all?obbligo del possesso del certificato di agibilit? al fine di fornire un quadro completo in tale materia e per uniformare la prassi sul territorio nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una convenzione sottoscritta dall?Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si ? instaurato un rapporto sinergico con la Societ? Italiana Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una pi? capillare presenza sul territorio, un migliore servizio all?utenza. E? stata inoltre analizzata la complessa problematica inerente il ?dilettantismo? nell?ottica di salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo svolgimento della meritoria opera di diffusione dell?arte svolta dagli operatori del settore dilettantistico/amatoriale.
Premessa. Nell?occasione del riesame della normativa che presiede all?obbligo del possesso del certificato di agibilit? per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l?importanza che riveste per il lavoratore l?iscrizione all?Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonch? il conseguente regolare versamento dei relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica del soggetto protetto. Si rammenta altres? che l?obbligo del versamento contributivo grava sul datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei contributi o di altri inadempimenti di natura amministrativa (quali la mancata richiesta del certificato di agibilit? o la mancata presentazione della modulistica richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell?Ente di previdenza. L?obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento ai lavoratori gi? titolari di una copertura assicurativa presso un diverso regime previdenziale obbligatorio. In tale ipotesi, i contributi versati all?ENPALS sono utili ai fini della costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo riconosciuta al lavoratore la facolt? di ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi possono altres? dare luogo ad un ulteriore trattamento pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge. Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate con particolare attenzione le circostanze che consentono l?esonero dalla richiesta del certificato di agibilit? e dal conseguente pagamento dei contributi, nell?ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo da forme di concorrenza sleale. In questo campo l?ENPALS ? fortemente impegnato a contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A questo scopo l?Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo del territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002. 1. Il quadro normativo Il certificato di agibilit? ? disciplinato dall?articolo 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, per quanto riguarda il certificato di agibilit?, dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153.Come ? noto, in ragione delle peculiarit? che caratterizzano il settore dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell?articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni (elenco nell?allegato 1). Tale compito viene assolto dall?Ente attraverso il rilascio del certificato di agibilit?, che viene rilasciato previo accertamento della regolarit? degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro pu? svolgere attivit? lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti nell?interno del modello, retribuiti con l?importo indicato a fianco di ognuno, nel periodo di validit? del certificato di agibilit?, riportato sul frontespizio dello stesso o comunque nell?ambito del periodo di contratto del lavoratore stesso se inferiore al periodo di validit? del certificato di agibilit?. La previsione di cui all?articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve peraltro essere letta in collegamento con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del medesimo provvedimento legislativo. In particolare, ai sensi dell?articolo 9, comma 1, l?impresa ha l?obbligo di presentare all?Ente una denuncia (modello 032/U) delle persone dalla stessa occupate, indicando:a) a) la retribuzione giornaliera corrisposta; b) b) tutte le altre notizie che saranno richieste dall?Ente per l?iscrizione e per l?accertamento dei contributi. Grava sull?impresa, inoltre, l?obbligo di notificare all?Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale: le denuncie di variazione (modello 032/U) devono essere trasmesse all?Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni (articolo 9, comma 2). L?art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e G.U. 14 maggio 1988, n. 112), dispone, inoltre, che ?Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di propriet? o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (elenco nell?allegato 1) dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilit? previsto dall'articolo 10?. Il certificato di agibilit?, che dovr? essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei contributi, non pu? essere richiesto dal singolo lavoratore, ma esclusivamente dall?effettivo datore di lavoro, di cui si dir? pi? in dettaglio al successivo punto 3. 2. La richiesta del certificato di agibilit?Il Modello 032/U di richiesta di agibilit? deve essere compilato in duplice copia. Ai fini del rilascio del certificato di agibilit? ? necessario che dal Modello 032/U e dagli allegati risultino sempre i seguenti elementi:- - i lavoratori occupati;- - il compenso previsto;- - i luoghi ove si svolgono le attivit?;- - le date di impegno. Si precisa che, qualora i lavoratori in questione non risultassero gi? iscritti all?ENPALS, dovr? essere richiesta l?iscrizione, dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso, mediante la presentazione del modello 048/AG con fotocopia di un documento che attesti l?identit? della persona.(L?Enpals sta attivando le procedure automatizzate mediante il proprio ?Portale? telematico relativamente a tutti gli adempimenti che i soggetti assicurati debbano espletare nei confronti dell?Ente. Al pi? presto sar? disponibile una procedura relativa alla gestione del certificato di agibilit?. Per un elenco dei servizi telematici attualmente disponibili si consulti il sito web: www.enpals.it.) 3. A chi pu? essere rilasciato il certificato di agibilit? Il certificato di agibilit? pu? essere rilasciato a imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti che svolgono un?attivit? tecnico-artistica nell?ambito dello spettacolo. In genere si verificano due fattispecie: a) imprese dell?esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell?articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso l?obbligo del possesso del certificato di agibilit? ? unitamente alla obbligazione contributiva ? ricade sul soggetto che ha scritturato i lavoratori; b) imprese dell?esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con societ? (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti siano muniti del prescritto certificato di agibilit? ENPALS. L?obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno in Italia. Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilit? deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso ? richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti di cui al precedente paragrafo 2. Non ?, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilit? per periodi di tempo c.d. ?aperti?, a prescindere dalla durata pi? o meno ampia degli stessi.La durata del certificato di agibilit? deve essere correlata ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta. Si ricorda che le notizie di cui al punto 2 potranno essere oggetto di successive comunicazioni di variazione, nel rispetto dei limiti temporali all?uopo previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 5 giorni dal verificarsi dell?evento (art. 9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni). Si precisa inoltre che il certificato di agibilit? pu? essere rilasciato a persona delegata appositamente dal titolare o legale rappresentante dell?impresa o formazione sociale. Qualora l?impresa o la formazione sociale si avvalga di un professionista per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, lo stesso pu? richiedere il certificato di agibilit? in nome e per conto dell?impresa se ? iscritto in uno degli albi di cui al primo comma dell?articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali). Infine, si richiama l?attenzione alla normativa di cui all?art. 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto di intermediazione e di interposizione di manodopera. 4. Certificato di agibilit? per particolari situazioni E?, altres?, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di agibilit? a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento.Tale certificazione potr? essere rilasciata esclusivamente a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalit?. Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS pi? volte citato) non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta. Colui che provvede all?organizzazione dello spettacolo ? tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilit?, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonch? la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a pi? di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati. Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilit?, di non percepire alcun compenso come sopra specificato. Si ricorda che, a norma dell?art. 12 della Legge n. 153 del 1969 cos? come modificato dall?articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; non rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le indennit? trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di ?trasferta?. 5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali. Il possesso del certificato di agibilit?, invece, non ? richiesto (e non vi ? obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l?arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario. La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, n? compensi diretti erogati a corrispettivo dell?allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall?Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, cos? come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altres? considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all?allestimento di manifestazioni artistiche mediante l?attivit? di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso). Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalit? associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all?art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalit? descritte al precedente punto 4. Inoltre, non ? dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonch? le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d?Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purch? gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l?evento, anche se vi ? presenza di pubblico pagante. Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilit? gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, gi? iscritti presso l?Enpals. Di contro pu? verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attivit? commerciale propria delle imprese di cui all?articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, cos? da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E? questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di ?incasso da pubblico pagante? e l?esibizione sia configurabile come prestazione d?opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosit?. Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui ?Ogni attivit? oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma pu? essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuit? della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalit? ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuit??. Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni gi? in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilit? senza oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non pi? necessario, non sar? pi? considerato utile per attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati. Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attivit? artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l?attivit? di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4. 6. Altre situazioni particolari. L?esclusione dall?obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilit?, nonch? l?esclusione dall?obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonch? da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purch? non si riscontri una vera e propria attivit? di spettacolo. Per quanto riguarda attivit? di spettacolo che si svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato di agibilit? e di pagamento dei contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso ai fini dell?organizzazione dell?evento. Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che organizzano l?evento, una formazione sociale di artisti, su quest?ultima ricadr? l?obbligo di richiesta del certificato di agibilit? e del relativo versamento dei contributi. Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai privati che organizzano l?evento si ricorda che l?adempimento ? a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all?art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947 l?obbligo di accertarsi che quest?ultimi siano in possesso del certificato di agibilit?. 7. Chi rilascia il certificato di agibilit? Il rilascio del certificato di agibilit? ? a cura dell'Enpals. Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore - una volta verificato che la richiesta sia conforme alle disposizioni sopra impartite - restituisce all'impresa copia del Modello 032/U unitamente alla ricevuta datata e siglata, sostitutiva del certificato di agibilit?, attestante la presenza nel Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio del certificato. Si ribadisce ancora che ogni variazione rispetto alle date e localit? di svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori occupati deve essere resa nota all?Ente, direttamente o attraverso la SIAE, nel termine di cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell?Enpals, viene trasmesso dalla Siae alla Sede Compartimentale dell?Enpals competente per territorio. Qualora quest?ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell?operatore Siae, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilit?. Peraltro, anche se l?ENPALS entro il predetto termine di 30 giorni si esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli effetti gi? prodotti nelle more dell?assunzione di una decisione da parte dell?Ente. Gli Uffici periferici dell?Ente, ai fini di uniformare le modalit? operative rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e sottoscritto dal funzionario incaricato. In relazione a quanto specificato nel presente punto, l?Ente provveder? rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla alle nuove esigenze e per semplificare gli adempimenti degli utenti. Provveder?, inoltre, alla revisione delle procedure informatiche per adeguarle alla possibilit? di utilizzare il portale telematico per l?inoltro di qualsiasi comunicazione all?Ente, ivi comprese le variazioni rispetto alla richiesta iniziale di certificato di agibilit?. 8. Regime sanzionatorio In caso di mancato accertamento del possesso del certificato di agibilit? i soggetti di cui all?articolo 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del possesso di tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di ? 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947). 9. Deposito cauzionale Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti ? necessario il versamento del deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilit? (retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero dei lavoratori moltiplicato per i giorni di lavoro moltiplicato per l?aliquota contributiva), nella misura del:- - 75% per le imprese della musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, per i complessi bandistici e per l?animazione turistica; - - 33% per le imprese della prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche, concertistiche e di balletto, per i circhi equestri e spettacoli viaggianti;- - 17% per i piccoli circhi di nuova costituzione ed associati all?Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti e con tendone di capienza per 400 posti;- - 100% per le imprese straniere della produzione cinematografica che, per la realizzazione in Italia di filmati o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani;- - 100% per le imprese dell?avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilit? sia richiesto per un periodo pari od inferiore a 30 giorni;- - 70% per le imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali l?Italia non ha stipulato convenzioni internazionali. L?importo del versamento a titolo di deposito cauzionale ? determinato dall?ufficio presso il quale ? stata presentata la richiesta del certificato di agibilit? (Sede dell?Enpals o sportello della Siae). Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/RC1. Si ricorda che il modello 031/RC1 deve essere compilato come segue: #61623; dati identificativi dell?impresa e dell?attivit?: tutti i dati? #61623; periodo di riferimento: periodo per cui viene richiesta l?agibilit?? #61623; sezione 2: riferimento nota ENPALS: protocolllo ENPALS o SIAEdata: data richiestacodice causale: 084periodo di riferimento: nessun datoImporto l?importo del deposito cauzionaleAl fine di perfezionare l?iter della pratica, l?utente dovr? quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. A fronte della richiesta del certificato di agibilit?, il deposito cauzionale ? dovuto anche dalle imprese straniere operanti in Italia, come sopra specificato. Per quanto riguarda le imprese e formazioni sociali straniere appartenenti a paesi con i quali l?Italia non ha stipulato convenzioni internazionali, il certificato di agibilit? potr? essere richiesto in nome e per conto del complesso straniero anche dall?impresa, ente o istituzione italiana con la quale ? intercorso contratto di rappresentazione. Si precisa infine che l?Ente pu? accettare come deposito cauzionale una fideiussione Bancaria. In tal caso, l?Impresa dovr? esibire valida certificazione attestante la fideiussione, la cui restituzione ? vincolata ad un?apposita dichiarazione liberatoria dell?Ente. L?ente, al fine di agevolare le imprese di nuova costituzione, sta valutando la possibilit? di ridurre il peso del deposito cauzionale e le modalit? di recupero delle somme versate a tale titolo. Le nuove disposizioni in materia di deposito cauzionale verranno comunicate con apposita circolare. 10. Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato, provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale. Le imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato per spettacoli di arte varia dovranno versare anticipatamente, in luogo del deposito cauzionale di cui al precedente punto 9 la contribuzione ordinaria dovuta. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo CCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/R. Al fine di perfezionare l?iter della pratica, l?utente dovr? quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. 11. Imprese straniere che operano in Italia provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale. Se le predette imprese straniere provengono da paesi dell?area UE o con i quali esistono accordi internazionali in materia previdenziale, il certificato di agibilit? dovr? essere rilasciato in regime di esenzione contributiva, previa esibizione dei previsti documenti esonerativi: E101, IT4, ecc (cfr. circolare n. 5 del 1985). Si sottolinea che il certificato di agibilit?, sia per le imprese facenti parte dell?U.E. o di paesi con i quali l?Italia ha stipulato accordi e convenzioni internazionali in materia previdenziale, sia per le imprese provenienti da paesi con i quali non siano vigenti tali tipi di rapporti, pu? essere rilasciato all?impresa, ente o istituzione italiana che, in nome e per conto di quella straniera, ha stipulato un contratto di rappresentazione assumendone diritti ed oneri. Tale contratto, pu? essere stipulato anche con l?impresa, ente, istituzione italiana che riceve la prestazione artistica da quella straniera. 12. Lavoratori stranieri operanti in Italia. a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale. I lavoratori stranieri provenienti da Paesi dell?area UE o da Paesi con i quali esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all?articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni e modificazioni, categorie dal n. 1 al n. 14, sono sottoposti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani. Pertanto in caso di ingaggio da parte di un?impresa, ente, istituzione italiana, andr? richiesto il certificato di agibilit? e, vigendo il principio della territorialit? della prestazione, i contributi dovranno essere pagati in Italia, salvo che i lavoratori in questione siano in possesso dell?apposito modello esonerativo (esempio modello E101 per l?area UE), rilasciato dal competente ufficio straniero.I modelli esonerativi dovranno essere esibiti in originale, e nel caso fossero interessati pi? Uffici periferici dell?Ente per attivit? da svolgere in luoghi diversi, onde consentire agli altri Uffici il rilascio del certificato di agibilt?, il primo di questi ultimi che rilascer? il certificato in questione, provveder? ad apporre la dizione ?conforme all?originale? sulla copia che dovr? essere restituita al richiedente l?agibilit? per gli adempimenti successivi. b) lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale. I lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, ingaggiati da un?impresa, ente, istituzione italiana sono soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani se ingaggiati con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all?articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14.Il datore di lavoro dovr? quindi richiedere il certificato di agibilit?, presentando i contratti di ingaggio e, successivamente, pagare la contribuzione dovuta per le prestazioni rese. 13. Scambi culturali. Le imprese straniere che operano in Italia in regime di scambio culturale tra i due paesi interessati, sono tenute a certificare la circostanza esibendo valida documentazione al momento della richiesta del certificato di agibilit?. A tal proposito esse dovranno esibire una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Esteri con l?indicazione che l?attivit? artistica in Italia avviene nell?ambito degli scambi culturali e che rientra nel protocollo d?intesa tra i due stati interessati. Subordinatamente, pu? essere rilasciata dichiarazione della rappresentanza diplomatica in Italia. Sar? considerata valida anche idonea dichiarazione dell?Ambasciata o dal Consolato Italiano del Paese di provenienza dell?impresa interessata. Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del protocollo d?intesa relativo agli scambi culturali sottoscritto dai due stati interessati. Dovr? essere allegato anche l?invito formulato dall?Ente italiano al gruppo straniero contenente l?indicazione delle date e l?attestazione della gratuit? delle prestazioni, elemento fondamentale degli scambi culturali. Anche complessi o gruppi che in precedenza non fossero stati ricompresi tra quelli inizialmente indicati negli elenchi raggruppanti i medesimi complessi o gruppi destinati agli scambi culturali tra l?Italia ed il paese straniero, possono rientrare nell?ambito degli scambi stessi, peraltro i gruppi o complessi dovranno esibire documentazione attestante la circostanza in questione. La documentazione di cui sopra dovr? essere rilsciata dalle medesime fonti indicate in precedenza (rapprestanza diplomatica italiana nel paese di provenienza, Ministero degli Esteri). Se le imprese straniere operanti in regime di scambi culturali, ricevono un compenso a qualsiasi titolo per le prestazioni che andranno ad effettuare, questo d? luogo all?imposizione contributiva, ai sensi dell?articolo 12 della Legge n. 153 del 1969, cos? come modificato dal D. Lgs. n. 314 del 1997. Non saranno ritenute assoggettabili a contribuzione le spese di viaggio sostenute dall?impresa straniera dalla frontiera alla localit? sede della manifestazione, cos? come esentate saranno anche le spese di viaggio sostenute per lo spostamento da una localit? all?altra in caso di tour della stessa impresa. Analogamente, non formeranno imponibile contributivo le spese di soggiorno sia pagate direttamente dall?impresa straniera, sia quelle rimborsate dall?impresa italiana a fronte di documentazione probante e sia con pagamento diretto da parte dell?impresa italiana, n? le spese effettivamente sostenute e rimborsate a pi? di lista. Ovviamente le varie fattispecie di cui sopra dovranno essere previste nel contratto di scrittura artistica. IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
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Messaggioda beyond the pale il mar feb 10, 2004 6:27 pm

E' una situazione complicata e difficile da districare: da un lato il musicista reclama il suo diritto ad un salario equo e dignitoso, ma per ottenerlo dovrebbe quantomeno iscriversi all'enpals, il che comporta gi? una spesa come iscrizione all'albo di categoria, onerosa e indipendente da quanto la propria attivit? sia fruttuosa o meno.
Ergo questa soluzione ? adeguata solo a chi ? realmente professionista e vive di sola musica, avendo degli introiti dai quali poter ricavar il suo sostentamento e scalare le imposte dovute.
Il mondo amatoriale, ben pi? folto e sfaccettato nelle sue dimensioni, non pu? permettersi l'onere delle tasse senza valutare l'eventualit? che gli introiti non arrivino nemmeno a coprire questa importante voce delle spese, e suona "in clandestinit?": la maggior parte dei gruppi si presenta come amatoriale, costretta di fatto dal contesto a mantenere questo profilo, e lasciando dunque piena autonomia al gestore di accordargli un compenso in modo del tutto arbitrario.
Il discorso non ? nemmeno ovviabile, per la maggior parte delle formazioni, iscrivendosi alle famigerate cooperative, che comunque prendono il loro fisso annuo indipendentemente da quanto una band abbia suonato.
Dunque il musicista che cerca garanzie deve pagare le tasse, pur non essendo per forza professionista, e se non paga le tasse, non ha garanzie di sorta all'atto pratico (voglio vedere quanti di voi farebbero causa presso un giudice di pace per un centinaio d'euro, considerate le spese legali).
Se invece qualcuno si prendesse la briga di stabilire che, in ogni caso, una prestazione gratuita di una formazione amatoriale, si definisce tale quando quest'ultima non ha introiti ma NEMMENO SPESE, rendendo di fatto il rimborso delle stesse obbligatorio, e magari riconoscendo una forma di "retribuzione parziale" che dia atto al musicista di portare guadagno al locale, le cose prenderebbero una piega diversa.
Il nocciolo ? regolamentare decentemente e al pi? presto la categoria amatoriale, vittima indiscriminata delle speculazioni dei gestori.
Non credo nell'utilit? di un sindacato, che di fatto ? una bisca legalizzata che vende il lavoro altrui, pi? che un organo preposto a garanzia dei lavoratori, almeno per ci? che riguarda l'Italia.
Questo per quanto riguarda il discorso politico legislativo.
In soldoni invece ci vuole un p? di polso e metodo per inchiappettare i furbi, dato che non c'? forma di giustizia che si curi realmente della nostra posizione.
Spesso, specie per trasferte importanti, i rimborsi e la retribuzione si stabiliscono prima, e si specifica che a questi vanno aggiunti di diritto tot vettovagliamenti consistenti in n bibite e n pasti tanto per fare un esempio.
Se si parte coi giusti presupposti, gi? ci si ? parati mezzo culo.
Se non riuscite a strappare condizioni dignitose, quantomeno vi sarete risparmiati i soldi e la fatica, pur perdendo un'occasione per suonare... :twisted:
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Messaggioda Raffaele * BANNED * il mar feb 10, 2004 6:32 pm

Ciao Martinazzi.Saresti un segretario perfetto del sindacato che tutela i musicisti :D .Non ho letto tutto ancora ma ? un lavoro ben fatto tranne un piccolo particolare.Tu citi le circolari ma non hanno forza vincolante come la legge.mi spiego meglio, una circolare non obbliga mai il Giudice a decidere in base al suo contenuto, ha sempre carattere interno (amministrativo).
Detto questo appena ho un p? pi? tempo legger? tutto quello che hai scritto.meriti un applauso per l'impegno dimostrato nel postare quanto sopra.
Ciao!
raffaele
Raffaele * BANNED *
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Messaggioda pornostar il mar feb 10, 2004 7:35 pm

franciothedrummer ha scritto:Comportamento da assumere quando il gestore di un locale si rifiuta di pagare:

1- appena finito il concerto, lasciare montati gli strumenti e dirigersi con facce da duri verso il gestore

2- chiedere a quest'ultimo i soldi della serata

3- se si rifiuta di pagare per motivi banali (come accade nel 99% dei casi) ritornare sul palco

4- alzare i volumi degli ampli al massimo e iniziare a fare casino fink? la gente presente nel locale si alza e si dirige verso l'uscita con aria disgustata

5- tornare dal gestore e chiedere di nuovo il pagamento

6- in caso di gestore veramente bastardo, ripetere i punti 1,2,3,4,5 fino a che non vi pagher? :|




questo ? il modo migliore per farsi denunciare

purtroppo queste sono cose dette e ridette ma nessuno ha mai fatto niente, evidentemente fa comodo cos? x qualcuno
Riccardo Schicchi...Lui s? che ? un Manager...altro che Berlusconi!
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Messaggioda Raffaele * BANNED * il mar feb 10, 2004 8:33 pm

...se aspettiamo che l'aiuto venga dall'alto...stiamo freschi!!!
Dobbiamo muoverci.Con 50.000 firme si pu? presentare in parlamento un progetto di legge.Questa non ? fantascienza.Il parlamento, in seguito a tale progetto, E' TENUTO A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE tale progetto.Io parlavo di costituire un sindacato per rendere pi? omogenea e organizzata l'azione volta a cercare di cambiare un p? le regole sulla regolamentazione dei gruppi che suonano per puro scopo amatoriale ed io sono tra questi.perch? continuare ad essere sfruttati?Organizziamoci.A parte il sindacato, che comunque non sarebbe brutta cosa, bisogna raccogliere 50.000 firme su un progetto di legge che disciplini i gruppi amatoriali e obblighi i gestori a farci suonare una volta a settimana secondo una tariffa che non pu? scendere sotto certi limiti e che non ci sia obbligo di iscrizione all'enpals.Il progetto va studiato bene a tavolino.Sono sicuro che ci sono anche pi? di 50.000 musicisti amatoriali disposti a firmare il progetto.ma se stiamo qui a lamentarci o a dire che ? inutile tanto non cambia niente spalancheremo solo le porte per coloro che continueranno a domandarci : ma tu che fai?Suono.Si, va bene, ma io intendevo dire che fai di serio? E gi? di li con discorsi senza fine che bistrattano noi musicisti amatoriali.E' ora di iniziare a cambiare non solo questa mentalit? ma a portare una voce nuova ai nostri rappresentanti nella speranza che diventi legge. Se ognuno raccogliesse nel proprio gruppo e con gruppi che conosce le firme per la presentaziopne di un bel progetto...si potrebbe gi? cominciare a discuterne sui vari forum di musica...basta far girare la notizia...Poi la presentazione in parlamento ? la cosa pi? semplice...Fissiamo i punti chiave e parliamone nei forum.
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