da Bizio il mar mag 25, 2010 3:09 pm
non è proprio così .. dipende da venditori a venditori .. il recesso dell'acquisto è una legge alquanto ambigua , perchè non è obbligatoria .. dipende se il servizio è "offerto"... bisogna mettere in chiaro prima .. informarsi se il venditore ti dà il diritto di recesso su quel determinato prodotto.
Da Wikipedia
Il diritto di recesso consiste nella possibilità per una delle parti contraenti di recedere unilateralmente da un contratto, cancellando tutte le obbligazioni che ne derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali.
Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma scritta alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine, purché più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola per l'esercizio del diritto di recesso.
La Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ha introdotto il diritto di recesso entro un termine minimo di sette giorni, ed è stata recepita dall'ordinamento italiano.
Chi acquista un oggetto, sottoscrive un abbonamento o simili ha 7 giorni di tempo per disdire senza penali il contratto che ha firmato.
Per chi acquista da un rivenditore, è necessario esibire lo scontrino fiscale o la ricevuta come prova dell'acquisto, per poter esercitare il diritto di recesso; non è necessario alcun documento nel caso di una vendita fra privati cittadini[senza fonte]. Deve essere comunque ben chiaro che il diritto di recesso non si applica a tutti i beni acquistati direttamente in negozio, ovvero avendone avuto preventivamente visione e possibilità di prendere atto di tutte le caratteristiche: il ripensamento non è riconosciuto come diritto, salvo accordi precedenti la conclusione del contratto presi direttamente con il venditore. Ovvero il diritto di recesso in negozio viene applicato solo ed esclusivamente a discrezione del venditore, non avendo questi alcun obbligo di legge in tal senso.
Prevalendo la legge sulle pattuizioni fra soggetti privati, contratti che prevedano una penale in caso di recesso prima dei 7 giorni oppure un termine inferiore per il recesso anticipato, sono nulli in partenza. In questo caso, la controparte può esimersi dalle obbligazioni scritte nel contratto, anche dopo i 7 giorni per il recesso anticipato, non avendo il contratto di partenza alcuna validità giuridica.
Il diritto di recesso non si applica ai contratti assicurativi e relativi ai valori mobiliari. La legislazione in questo senso non tiene conto della loro diffusione, dell'assenza di tutele alternative in materia, degli elevati importi coinvolti rispetto ai contratti postali, e delle frequenti frodi.