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Spedire "armi" all'estero

Qui nessuna conversazione sara' off-topic: tutti gli argomenti sono ammessi (eccetto quelli che rientrano negli altri forum).

Messaggioda Rimpianto il ven ott 22, 2010 10:16 am

Allora, prima di tutto ho cercato "spedire estero" ma non mi ha dato risultati, devo consegnare una delle mie spade ad un acquirente in inghilterra. Alle poste alla parola spada volevano mandarmi i carabinieri a casa.

Ora, visto che credo di aver spedito al massimo una cartolina in vita mia, come è meglio intestare il pacco senza che mi arrestino? "Attrezzatura sportiva"? "Materiale scenico"?

E poi, da chi mi conviene far spedire come corriere privato? Mail boxes etc so che lo fa ma hanno prezzi altini mi pare.

Qualsiasi suggerimento è ben accetto, che sono in ritardo di due settimane già :cry:
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Messaggioda Jelko il ven ott 22, 2010 10:24 am

Boh, se la spada è una di quelle da esposizione e che quindi non viene considerata arma bianca per la quale è richiesto il porto d'armi allora non dovrebbero esserci problemi....
io sabglio sempre.
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Messaggioda kemto il ven ott 22, 2010 10:25 am

prima che la battuta la faccia qualcun'altro...
"chiedi a Tempesta" :lol:
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La mia band: Aidan http://aidanband.bandcamp.com/
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Messaggioda blackash il ven ott 22, 2010 10:26 am

prova a farla passare come oggetto d'arredamento o materiale scenico appunto, magari cerca informazioni in rete, ci saranno sicuramente degli appassionati che ti possono chiarire le idee :wink:
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Messaggioda Rimpianto il ven ott 22, 2010 10:31 am

Allora la spada non è ne affilata ne appuntita, anzi, è fatta apposta per il contatto fisico per chi studia la scherma antica e storica, ma anche provando a fare questa distinzione l'infervorato delle poste non la voleva capire.
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Messaggioda matteo t il ven ott 22, 2010 10:46 am

già sì, c'era sto tizio nostro "amico" che ci disse di aver spedito un'arma, ma che alle poste gli avevano bloccato il pacco, e bloccato anche la postepay, quindi ocio a cosa spedisci...ci sta che emanino un ordine di arresto internazionale se spedisci un'arma all'estero... :lol:
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Messaggioda blackash il ven ott 22, 2010 10:51 am

a questo punto rivolgiti ad un corriere privato, sicuramente ti vengono più incontro dei burocrati delle poste :!:
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Messaggioda Rimpianto il ven ott 22, 2010 11:10 am

Esattamente per queste voci che mi stavo informando, però credo che tutti quelli che commerciano in riproduzioni o simili spediscano in qualche modo, le mie per la maggiorparte davvero si possono considerare attrezzature sportive. Quando vivevo in Scozia le spedivamo dalla posta senza nessun problema -.-
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Messaggioda quisdam il ven ott 22, 2010 11:46 am

ma fare un pacco e scrivere in "contenuto" quello che ti pare no?

non sono armi, quindi non possono farti nulla
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Messaggioda *Davide* il ven ott 22, 2010 11:47 am

kemto ha scritto:prima che la battuta la faccia qualcun'altro...
"chiedi a Tempesta" :lol:


giuro che lo volevo scrivere io :D:D:D
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Messaggioda DIRTY SNARE il ven ott 22, 2010 11:50 am

La spada non è considerata arma bianca, la legge la considera un arma a tutti gli effetti.
Mettici una trota assieme, scrivi PESCE SPADA, e spediscilo come alimento.
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Messaggioda themucco il ven ott 22, 2010 1:20 pm

Anche te dirty con questi consigli scazzati...ci deve mettere dentro un triglia che è d'acqua salata....dai...sai che casino sennò... 8) :D :D :wink: :lol:
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Messaggioda Dennis_Chambers il ven ott 22, 2010 7:20 pm

dirty uno di noi ! :tru :tru :tru
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Messaggioda Rimpianto il ven ott 22, 2010 7:49 pm

Eh no, ha ragione dirty, è meglio l'acqua dolce per l'acciaio, se no gli arriva un pugnetto di ruggine al cliente :D
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Messaggioda DIRTY SNARE il lun ott 25, 2010 7:24 am

comunque le spade non sono alla stregua legale di un coltello, un coltello , se motivandone il trasporto, si può trasportare tranquillamente, e si può tenere a casa senza problemi, una spada o affine deve essere denunciata ed il trasporto può avvenire solo con porto d'armi.
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Messaggioda Rimpianto il mar ott 26, 2010 10:17 am

Si ma non credo che chi pratichi scherma abbia il porto d'armi per qualcosa che non ha filo ne punta. E così sono quelle che devo spedire, sono solo riproduzioni di originale perchè fatte per chi pratica la scherma storica, ma possono essere considerate alla stregua di abbellimenti.
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Messaggioda DIRTY SNARE il mar ott 26, 2010 10:20 am

rivolgiti al comando carabinieri più vicinio, dovrebbero aiutarti.
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Messaggioda Rimpianto il mar ott 26, 2010 10:24 am

Immagine

Ecco il frutto di una settimana "in ufficio" che deve attraversarsi l'europa :D

Cmq alla fine credo che farò come hai detto Dirty e mi andrò ad informare ad una caserma dei carabinieri, per quanto eviterò di dire che le produco io (è difficile poi fargli capire che non sono affilate etc etc).
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Messaggioda herpes vaginale * banned il mar ott 26, 2010 12:24 pm

non per rompere i coglioni, ma io ne ho spedite alcune, un paio erano per fare danza del ventre, una era una katana proprio. Sinceramente sticazzi, mica ti arrestano per spedisci una spada, non è mica un'arma da fuoco.
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Messaggioda DIRTY SNARE il mar ott 26, 2010 1:00 pm

per legge una spada è alla stregua di un'arma vera e propria, ovvero arma bianca, mentre per un coltello non è necessario, ma solo serve una motivazione del trasporto, per le armi bianche serve il regolare permesso, comunemente detto "porto d'armi".

Per la spedizione, penso sia un'altra cosa, non è trasporto, ma spedizione.

Leggete bene che poi vi interrogo, stasera orali per tutti!

Armi bianche: nozione e differenze
La definizione di arma propria degli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, si desume dalla correlazione tra l'art.30 co.1 della legge di pubblica sicurezza ("sono armi proprie quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona") e l'art.45 del relativo regolamento esecutivo ("Per gli effetti dell'art.30 sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili").
Non sono considerati armi per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Rientrano nella categoria delle armi bianche, ma l'elencazione non è esaustiva, i bastoni animati, caratterizzati da una lama inserita nella cavità ricavata al loro interno e gli oggetti simili ai pugnali e agli stiletti, quali le sciabole, il coltello a molla o molletta (dotato di un meccanismo di estrazione a scatto della lama e di fissaggio della stessa), le baionette che originariamente erano considerate armi da guerra. La balestra, originariamente classificata dalla giurisprudenza arma propria, successivamente è stata definita arma impropria.
Gli oggetti da punta e da taglio non considerati armi dall'art.45 co.2 del reg. esec. della legge di pubblica sicurezza sono definiti armi improprie, così come tutti gli altri oggetti indicati nel co.2 dell'art.4 della legge 18.04.1975 n.110 ("bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona").
È controversa l'attribuzione della qualità di arma propria o impropria agli oggetti indicati nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110 ("mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere"), che per la loro intrinseca offensività potrebbero essere considerati armi proprie non da sparo, ma in contrasto con la classificazione normativa.
Al riguardo si ritengono condivisibili le seguenti osservazioni circa la natura di armi improprie degli oggetti sopra indicati:
1. il co.4 dell'art.4 della legge 1975/110 vieta il porto delle armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza ed il comma successivo estende il divieto del porto nelle riunioni pubbliche agli "strumenti" indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo; quindi gli oggetti indicati nel co.1 sono espressamente definiti strumenti; inoltre se fossero stati considerati armi non ci sarebbe stato motivo di ripeterne il divieto nel comma successivo al quarto;
2. l'art. 704 n. 1 c.p. nel definire le armi si riferisce solamente al co.2 n.1 dell'art.585 c.p. "quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona" escludendo quindi dalla nozione di armi gli oggetti indicati nel n.2 dello stesso comma, cioè "tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo" (gli strumenti di cui è vietato il porto in modo assoluto sono appunto quelli indicati nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110).
È infine da chiarire che l'ampia definizione di armi, comprensiva delle proprie e improprie, contenuta nel co.2 dell'art.585 c.p. non è in contrasto con quanto finora esposto, perché il legislatore con questo articolo, intitolato "circostanze aggravanti", ha inteso solamente dare rilevanza unitaria sotto il profilo delle aggravanti ai due tipi di armi, se utilizzate per la commissione dei reati di cui agli articoli 582, 583, 584 c.p. e per altri illeciti penali.

Fabbricazione e commercio
È richiesta l'autorizzazione del questore per la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, l'esportazione, la raccolta per fini di commercio o di industria e la vendita delle armi bianche (art. 31 co.1 legge pubblica sicurezza). L'inosservanza di questa disposizione è sanzionata dall'art.695 c.p.. All'art.31 della legge di pubblica sicurezza fa riferimento l'art.8 co.2 della legge 1975/110, il quale dispone che la licenza di cui all'art.31 è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazioni di armi. In caso di inosservanza non è però applicabile l'art.695 c.p., che non prevede la relativa infrazione, ma l'art.17 della legge di pubblica sicurezza.
La vendita ambulante di dette armi è vietata dall'art.37 della legge di pubblica sicurezza ed è sanzionata dall'art. 696 c.p..
Per l'acquisto delle armi bianche è previsto il nulla osta del questore oppure la titolarità del permesso di porto di armi (art.35 commi 4 e 5 della legge di pubblica sicurezza). L'inosservanza è sanzionata dallo stesso art.35, co.6 per il venditore, co.7 per l'acquirente. La sanzione di cui al co.6 dell'art.35 della legge di pubblica sicurezza si applica anche al fabbricante, commerciante di armi e all'esercente l'industria della riparazione che non tiene il registro delle operazioni giornaliere indicato nel co.1 o non provvede alle prescritte registrazioni sullo stesso; nonché ai commercianti che non provvedono alle comunicazioni all'ufficio di polizia competente per territorio, indicate nel co.3 dell'articolo in questione.

Detenzione e trasporto
Le armi bianche devono essere denunciate all'ufficio locale della Polizia di Stato o, se questo manchi, al comando dell'Arma dei Carabinieri (art.38 della legge di pubblica sicurezza). L'inosservanza è sanzionata dall'art.697 co.1 c.p.. Il co.2 dello stesso articolo sanziona chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità.
In caso di trasferimento delle armi da una località all'altra dello Stato deve essere ripetuta la denuncia di cui all'art.38 della legge di pubblica sicurezza (art.58 co.3 reg. esec. legge pubblica sicurezza). L'omessa ripetizione della denuncia è sanzionata dall'art.221 della legge di pubblica sicurezza.
Nel caso di smarrimento o furto di arma bianca deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio di polizia competente, in mancanza al comando dei carabinieri (art.20 co.3 legge 1975/110). L'omissione è sanzionata dal co.4 dello stesso articolo.
Nel caso invece di rinvenimento di arma bianca occorre depositarla presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri (art.20 co.5 legge 1975/110). L'omissione è sanzionata dall'ultimo comma dello stesso articolo.
Per il trasporto di dette armi all'interno dello Stato è richiesto il preventivo avviso al questore della provincia da cui le armi sono spedite. Ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso che deve accompagnare l'arma (art.34 legge pubblica sicurezza in relazione all'art.50 del relativo regolamento esecutivo). L'inosservanza dell'avviso è sanzionata dall'art.17 della stessa legge.

Porto
Non è consentita alcuna autorizzazione per il porto delle armi bianche, salvo la licenza del prefetto, prevista dall'art.42 della legge di pubblica sicurezza, per il porto di bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a 65 centimetri.
Il porto fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un'arma bianca è sanzionato dall'art.699 co.2 c.p.. Per il concetto di appartenenza occorre fare riferimento alla nozione di pertinenza di cui all'art.817 co.1 c.c. ("Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa").
È controverso invece se il porto del bastone animato con lama non inferiore a 65 centimetri, senza licenza, sia sanzionato dal co.3 dell'art.4 della legge 1975/110 o dal co.1 dell'art.699 c.p.. Analoga questione sussiste per tutte le ipotesi di porto d'arma comune da sparo senza licenza non previste da altre disposizioni normative.
In ordine alle ipotesi residuali di porto di armi comuni da sparo senza licenza è opportuno precisare che la legge 2.10.1967 n.895, contenente disposizioni per il controllo delle armi (come modificata dalla legge 14.10.1974 n.497), considera delitto tale porto in un luogo pubblico o aperto al pubblico (art.7 in relazione art.4). L'art.15 della legge di modifica, inoltre, esclude l'applicabilità di dette disposizioni nell'ipotesi di porto abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi, anche per uso di caccia, conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa.
Il riferimento alle armi da caccia è però superato, perché l'art.6 della legge 21 febbraio 1990 n. 36 ha depenalizzato tale infrazione.
Conseguentemente è stato dedotto che costituiscono reati contravvenzionali, punibili secondo le interpretazioni dall'una o dall'altra norma di cui sopra, le seguenti infrazioni di porto abusivo di arma comune da sparo:
."porto abusivo in un luogo non pubblico o aperto al pubblico, come per esempio un fondo recintato attiguo alla propria abitazione;
."porto con licenza priva di validità per omesso pagamento della tassa di concessione governativa;
."porto abusivo in luogo pubblico o aperto al pubblico per colpa, (l'ipotesi più teorica che pratica, dato che per i delitti occorre il dolo, salvo che non sia diversamente stabilito).
È stato osservato che l'inciso del co.1 dell'art.4 della legge 1975/110 "Salve le autorizzazioni dell'art.42 t.u.l.pubblica sicurezza, non possono essere portati fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di esse armi, mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere" sia da interpretare come un divieto relativo non solo agli oggetti specificatamente indicati, ma anche alle armi di cui è consentito il porto con licenza per i residui casi di porto abusivo non previsti da altre leggi e che la sanzione applicabile è quella indicata dal co.3 dello stesso articolo 4. In particolare i commi 1 e 3 dell'art.4 della legge 1975/110 avrebbero tacitamente abrogato, ai sensi dell'art.15 delle preleggi (r.d.16 marzo 1942 n. 262), il co.1 dell'art.699 c.p. e quindi la nuova disposizione sarebbe applicabile anche al porto senza autorizzazione dei bastoni animati con lama non inferiore a 65 centimetri .
Al contrario è stato ritenuto che il divieto di portare armi contenuto nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110 abbia solamente una funzione precettiva, con rinvio per le sanzioni alle leggi che dispongono gli illeciti penali in materia. Ne consegue l'applicazione della sanzione di cui al co.1 dell'art.699 c.p. al porto di bastone animato senza licenza e casi di porto di armi senza licenza non altrimenti disciplinati. A conforto di tale tesi si fa presente che nella legge 1975/110 non si rintraccia alcun riferimento all'abrogazione del co.1 dell'art.699 c.p. e che l'art.40 della stessa legge ha fatto salve tutte le disposizioni della legge 2 ottobre 1967 n. 895 (come modificata dalla legge 1974/497), il cui art.7 co.2 ha stabilito che le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni concernenti le armi sono triplicate ed in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi. Si evince quindi che se fosse ritenuto abrogato il co.1 dell'art.699 c.p., che prevede l'arresto da tre a 18 mesi, per i casi in esame si dovrebbe applicare una sanzione di entità minore (arresto da un mese ad un anno ed ammenda da 51 a 206 euro) in contrasto con le finalità di inasprimento delle sanzioni previste in materia.
Indubbiamente la norma lascia dubbi per la sua stringatezza, ma sembra condivisibile la seconda interpretazione e quindi per il porto di bastone animato senza licenza si dovrebbe applicare la sanzione di cui al co.1 dell'art.699 c.p..
Sotto il profilo pratico per la polizia giudiziaria, salvo il riferimento all'una o all'altra sanzione, non conseguono adempimenti differenziati.

Porto nelle riunioni pubbliche o per finalità di discriminazione razziale, etnica e religiosa
Se il titolare della licenza di porto di bastone animato porta lo stesso in una riunione pubblica è soggetto alla sanzione prevista dalla prima parte del co. 4 della legge 1975/110. Si applica invece la sanzione più grave, prevista dalla seconda parte dello stesso comma, se il bastone animato è portato da persona non munita di licenza oppure se nella riunione è portata un'arma bianca.
I reati di porto di bastone animato senza licenza e porto di arma bianca in una riunione pubblica concorrono con i reati previsti rispettivamente dal co.1 e dal co.2 dell'art.699 c.p..
La riunione pubblica è caratterizzata dalla preordinata riunione di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico per uno scopo. Ai sensi del co.2 dell'art.18 della legge di pubblica sicurezza "È considerata pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata".
Diversa dalla riunione pubblica per il suo carattere di occasionalità è il concorso o adunanza di persone in un luogo (art.699 co.3 c.p.), che costituisce solamente aggravante per i reati di cui ai primi due commi dell'art.699 c.p..
Per il porto di bastone animato con o senza licenza e per il porto di armi bianche nelle riunioni pubbliche è previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art.6 co.2 d.l.26 aprile 1993 n.122 convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 1993 n.205).
L'arresto facoltativo in flagranza è inoltre consentito dalla seconda parte del citato articolo 6 quando ricorre la circostanza aggravante di cui all'art.3 della stessa legge ("finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, che hanno tra i loro scopi le medesime finalità"), per il porto di bastone animato senza licenza o di armi bianche.

Le armi improprie
Come si è accennato le armi improprie si distinguono in due categorie: le quattro specie indicate nel co.1 dell'art.4 della legge 1975/110, di cui è vietato il porto in modo assoluto, e quelle indicate nel co.2 dello stesso articolo, il cui porto fuori della propria abitazione o appartenenze di essa è consentito solamente per giustificati motivi. L'inosservanza è sanzionata dal co.3 dello stesso articolo. Se il porto avviene in una pubblica riunione si applica anche la sanzione di cui al successivo co. 5. L'arresto facoltativo in flagranza, sopra previsto per le armi bianche, si applica negli stessi casi anche per il porto delle armi improprie.
Le armi improprie si possono acquistare liberamente e non è richiesta la denuncia di detenzione.

Sequestro
In caso di condanna, il co.7 dell'art.4 della legge 1975/110 dispone che siano confiscate le armi e gli altri oggetti atti ad offendere e l'art.6 co.1 della legge 22 luglio 1975 n.152 dispone poi, più estensivamente, l'applicazione della confisca obbligatoria a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
Ai fini della confisca e comunque a norma dell'art. 354 c.p.p., la polizia giudiziaria, quando interviene per reati concernenti le armi, procederà al sequestro delle stesse quale corpo di reato (art.253 co.2 c.p.p.). Inoltre nei casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione di immobili per reati di discriminazione razziale o genocidio, ai sensi dell'art.5 del d.l. 1933/122 convertito nella legge 1993/205, già citato, se in essi siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi ed ordigni esplosivi o incendiari oppure armi improprie devono sequestrare, oltre alle armi ed eventuali altri corpi di reato, anche l'immobile. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'art.444 c.p.p. (patteggiamento) il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Aggravante in materia di armi
Il sesto comma dell'art.4 della legge 1975/110 stabilisce il raddoppio della pena nei casi in cui le armi proprie o improprie siano usate al fine di commettere reati. Tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. Si tratta quindi di una circostanza ad effetto speciale (art.63 co.3 c.p.) che ha rilevanza ai fini del computo della pena per l'arresto o fermo, ai sensi dell'art.278 c.p.p., richiamato dall'art.379 dello stesso codice.

Omessa consegna di armi
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, già denunciate, alle persone capaci di abusarne (art.39 legge di pubblica sicurezza). Per motivi di ordine pubblico può inoltre disporre che le armi, le munizioni e le materie esplodenti legittimamente detenute siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare (art.40 legge pubblica sicurezza). L'omessa consegna, limitatamente alle armi bianche, è sanzionata dall'art.698 c.p..
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Messaggioda herpes vaginale * banned il mar ott 26, 2010 1:34 pm

si ma un conto e spedirla inscatolata, un conto e andare in giro con la guaina appesa alla cintura :lol:
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Messaggioda Jelko il mar ott 26, 2010 1:35 pm

Si ma se te la trovano inscatolata è comunque illegale....
io sabglio sempre.
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Messaggioda themucco il mar ott 26, 2010 2:09 pm

Non è illegale se sei registrato come costruttore e denunci il fatto che le produci e le vendi, a tal proposito suggerisco a rimpianto di contantatte del tin http://www.deltin.net/ .

Lo conosco per i suoio manufatti da una vita, lui le fabbrica e le vende probabilmente può spiegarti molte cose per come spedire le spade. 8) :wink:

http://www.deltin.net/legge.htm
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Messaggioda herpes vaginale * banned il mar ott 26, 2010 2:18 pm

Jelko ha scritto:Si ma se te la trovano inscatolata è comunque illegale....
guarda che non puoi girare per strada manco con la motosega o la falce da lavoro...è normale che sia cosi. Comunque se ce l'hai inscatolata e la spedisci è una cosa, non è che giri con il cartone per strada :D
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Messaggioda Rimpianto il mar ott 26, 2010 4:41 pm

@Mucco, Del Tin lo conosco bene, non di persona purtroppo per distanze geografiche, ma abbiamo diversi conoscenti in comune.
All'inizio della mia "carriera" mi limitavo a fare le guardie alle spade e prendevo le lame da lui, i suoi pacchi di lame arrivavano con la dicitura "ferro battuto artistico". Ma lame una sull'altra, anche a raggi x se controllano il pacco, non sembrano lame. Discorso diverso per una spada intera.

Però leggendo il disclaimer che lui ha sul suo sito quella potrebbe essere una scappatoia, dovrei copiarlo e portarlo con me in caso mi facciano storie.

@Dirty, mi posso giustificare per oggi e farmi interrogare domani? Il cane mi ha mangiato i compiti e mia zia è morta cercando di strapparglieli dalla bocca. :D
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Messaggioda ezio_rm il mar ott 26, 2010 6:29 pm

:D siete stupendi!

herpes vaginale ha scritto:non è che giri con il cartone per strada
però per andare alla posta mettici il pesce come suggerisce dirty: coi carabinieri funzionerà
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Messaggioda potter il mar ott 26, 2010 6:39 pm

ezio_rm ha scritto::D siete stupendi!

herpes vaginale ha scritto:non è che giri con il cartone per strada


:lol: :D
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Messaggioda DIRTY SNARE il mer ott 27, 2010 7:15 am

@ rimpianto, ti giustifico, ma che non sia un'abitudine, il copia/incolla che ho fatto dell'estratto di legge mi è costato uno sforzo tremendo.
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